Un’ottima notizia per tutti i risparmiatori giunge con l’ordinanza 1070/19, pubblicata il 17 gennaio dalla terza sezione civile della Cassazione che stabilisce veri e propri obblighi risarcitori anche nei confronti della Consob (acronimo di Commissione nazionale per le società e la Borsa).
A riportare la notizia lo “Sportello dei Diritti”, da anni, fra l’altro, impegnato da anni nella tutela dei risparmiatori sul territorio nazionale ed il cui presidente, Giovanni D’Agata, ne sottolinea la rilevante portata per le conseguenze sui diritti degli investitori. Per la Suprema Corte, infatti, l’autority deve tutelare i risparmiatori e dunque ha il dovere di risarcirli se non ha esercitato in modo tempestivo i suoi poteri di vigilanza.
Nella fattispecie, è stato rigettato il ricorso dell’organo di garanzia avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che nel ribaltare la precedente decisione del tribunale capitolino, aveva condannato la Consob al risarcimento di due risparmiatori che avevano patito le conseguenze del crac di un agente di cambio. In primo luogo, era stato ritenuto che le ricevute consegnate dall’agente di borsa costituissero prove adeguate delle somme consegnategli dai clienti affinché fossero investite. Risalgono alla prima metà del 1994 le prime notizie su catene di negoziazione poste in essere dal suddetto agente per avvantaggiare alcuni soggetti economici a scapito di altri.
Ma l’ispezione Consob è deliberata solo il 7 novembre 1995 e inizia addirittura cinque mesi dopo. Passato qualche giorno, il professionista era sparito dopo essersi appropriato definitivamente d’ingentissime somme di denaro: soltanto allora l’autority lo aveva sospeso dal circuito delle borse valori. Anche in base alle norme in vigore all’epoca la Vigilanza aveva l’obbligo quantomeno di circoscrivere il danno.
Diventa, quindi, definitiva la valutazione del giudice del merito secondo cui un esercizio tempestivo dei poteri di controllo da parte dell’autorità avrebbe impedito la consumazione di ulteriori condotte illecite anche sul piano penale. In definitiva: la Consob aveva violato l’obbligo di diligenza perché aveva tardato ad attivarsi nonostante i segnali allarmanti.
Inutile, peraltro, per l’authority, eccepire la prescrizione della richiesta risarcitoria nei suoi confronti e lamentare che risponde per un titolo diverso da quello dell’agente di cambio: il fondamento del vincolo di solidarietà fra loro risiede nell’unicità del fatto dannoso, tanto che una tale responsabilità sussiste anche nel caso di inadempimenti di diversi contratti.
E i clienti del professionista che s’insinuano al passivo del fallito interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento anche nei confronti dell’authority: a nulla vale che l’uno risponda per responsabilità contrattuale e l’altro per quella extracontrattuale, in quanto il danno e unico e fra loro si configura la solidarietà passiva al di là della diversità dei diritti di credito.