In relazione alle recenti modifiche normative introdotte dal Decreto – Legge 14 giugno 2019, nr. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, cosiddetto decreto Sicurezza bis, approvato definitivamente dal Senato in data 5 agosto u.s., sono state apportate alcune modifiche alla Legge 13 dicembre 1989 nr.401 circa le “Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive”.
In particolare con l’art.13 è stato novellato il comma 8 bis della Legge nr. 401 del 1989 che oggi dispone che il soggetto destinatario di provvedimento di D.A.SPO., decorsi almeno tre anni dalla cessazione del provvedimento, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del provvedimento stesso, se ha dato prova e ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, se in tutto o in parte possibile o abbia prestato concreta collaborazione con l’autorità di polizia o con l’autorità giudiziaria per l’individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto.
Inoltre è stato sostituito l’art. 8 della Legge 4.04.2007 nr.41 che fa divieto alle società sportive di corrispondere in forma diretta o indiretta, sovvenzioni contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito alle seguenti categorie di persone:
a) destinatari dei provvedimenti previsti dall’art.6 della legge13.12.1989 nr.401 per la durata del D.A.SPO. e fino che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.6 comma 8 bis sopra riportato,
b) destinatari di provvedimenti previsti dall’art. 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.L. 6.09.2011 nr. 159 per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 70 del medesimo codice,
c) soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o vendita abusiva degli stessi.
Nei casi a e c la cessazione degli effetti viene disposta dal Questore che ha emanato il D.A.SPO. tramite l’istituto della riabilitazione, concedibile dopo una breve istruttoria dalla quale si evince che il soggetto ha dato prova effettiva e costante di buona condotta anche in occasione di manifestazioni sportive.
Ciò premesso, si è avuto modo di verificare che, all’atto dell’acquisto degli abbonamenti per le gare valevoli per il campionato di serie A dell’Atalanta B.C. il sistema ha rifiutato l’emissione del titolo di accesso nel caso in cui i richiedenti, destinatari in passato di provvedimenti D.A.SPO. non abbiano, alla data odierna, inoltrato istanza e ottenuto la riabilitazione.
Sono pertanto al vaglio della Questura, d’intesa con la società Atalanta B.C., a cui competono i profili di ticketing policy, le modalità, laddove si dovessero verificare problematiche all’atto dell’acquisto dei titoli di accesso per le gare sportive, per rendere agili le procedure di ottenimento della riabilitazione e consentire a tutti gli aventi diritto la concessione.
La Divisione Anticrimine della Questura a tal fine ha predisposto un fac simile di richiesta di concessione della riabilitazione e ha attivato due utenze fisse 035 276585 – 035 276589 che dal lunedì a sabato saranno disponibili dalle 9.00 alle 13.00 per informazioni.