Il comportamento molesto di un passeggero su un volo aereo può costituire una «circostanza eccezionale» tale da esonerare la compagnia aerea dall’obbligo di compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo prolungato di detto volo o di un volo successivo operato dalla medesima compagnia con il medesimo aeromobile…
Tuttavia, tra le misure ragionevoli che la compagnia aerea deve adottare per sottrarsi all’obbligo di compensazione, essa deve assicurare l’imbarco dei passeggeri, nel più breve tempo possibile, su voli alternativi diretti o indiretti, operati eventualmente da altre compagnie aeree
Nella sentenza Transportes Aéreos Portugueses (C‑74/19), pronunciata l’11 giugno 2020, la Corte ha precisato le nozioni di «circostanze eccezionali» e di «misure ragionevoli» ai sensi del regolamento n. 261/2004 [1] (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri aerei»). Ha così statuito che, a determinate condizioni, il comportamento molesto di un passeggero che ha causato il dirottamento dell’aeromobile, dando luogo al ritardo del volo, costituisce una «circostanza eccezionale» e che un vettore aereo operativo può avvalersi di tale «circostanza eccezionale» che ha interessato non il volo cancellato o ritardato, bensì un precedente volo operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile. La Corte ha altresì considerato che il riavviamento di un passeggero da parte del vettore aereo con il volo successivo operato dal vettore medesimo e che fa sì che tale passeggero arrivi all’indomani del giorno inizialmente previsto costituisce una «misura ragionevole» che esonera tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria solo in presenza di determinate condizioni.
La controversia principale è sorta tra un passeggero e il vettore aereo Transportes Aéreos Portugueses (TAP) in merito al rifiuto di quest’ultimo di risarcire tale passeggero il cui volo in coincidenza ha subito un ritardo prolungato all’arrivo alla sua destinazione finale. Il vettore aereo aveva rifiutato di accogliere la domanda di compensazione pecuniaria, adducendo che il ritardo del volo in questione traeva origine dal comportamento molesto di un passeggero verificatosi su un precedente volo operato con lo stesso aeromobile e che aveva comportato un dirottamento dell’aeromobile, e che tale circostanza doveva essere qualificata come «eccezionale» ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei [2], esonerandolo dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto dal medesimo regolamento [3].
Il Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona, Portogallo), investito della causa, nutriva dubbi sulla qualificazione giuridica della circostanza all’origine di tale ritardo, sul fatto che un vettore aereo possa avvalersi di una simile circostanza qualora essa abbia inciso sull’aeromobile che ha effettuato il volo di cui trattasi, ma in occasione di un volo precedente a quest’ultimo, nonché sul carattere ragionevole delle misure attuate da tale vettore.
A tale riguardo, la Corte ha ricordato che il vettore aereo non è tenuto a risarcire i passeggeri se è in grado di dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sono dovuti a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, qualora si verifichino simili circostanze, che esso ha adottato le misure adeguate alla situazione, avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta circostanza comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo in questione, senza che si possano tuttavia imporre a tale vettore sacrifici insopportabili tenuto conto delle capacità della sua impresa.
In primo luogo, la Corte ha ricordato che possono essere qualificati come «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo; tali due condizioni sono cumulative. Circostanze del genere possono verificarsi, in particolare, in caso di rischi connessi alla sicurezza.
Dopo aver rilevato che il comportamento molesto di un passeggero che ha causato il dirottamento dell’aeromobile mette effettivamente in discussione la sicurezza del volo di cui trattasi, la Corte ha ritenuto, da un lato, che il comportamento in questione non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Dall’altro, un simile comportamento non è, in linea di principio, controllabile da quest’ultimo, dal momento che, in primo luogo, il comportamento di un passeggero e le sue reazioni alle richieste dell’equipaggio non sono prevedibili e, in secondo luogo, a bordo di un aeromobile il comandante e l’equipaggio dispongono soltanto di mezzi limitati per controllare un simile comportamento.
Tuttavia, la Corte ha precisato che il comportamento di cui trattasi non può considerarsi sottratto all’effettivo controllo del vettore aereo operativo interessato, e non può pertanto essere qualificato come «circostanza eccezionale», se risulta che il vettore ha contribuito al verificarsi del comportamento o se era stato in grado di prevederlo e di adottare le misure adeguate in un momento in cui poteva farlo senza conseguenze significative sullo svolgimento del volo in questione, basandosi su segni precursori di un simile comportamento. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui il vettore aereo operativo abbia proceduto all’imbarco di un passeggero che presentava turbe del comportamento già prima dell’imbarco oppure durante l’imbarco stesso.
In secondo luogo, la Corte ha precisato che un vettore aereo, al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, deve potersi avvalere di una «circostanza eccezionale» che abbia inciso su un volo precedente operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile, a condizione che sussista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza che ha inciso su un volo precedente e il ritardo o la cancellazione di un volo successivo, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare alla luce degli elementi di fatto a sua disposizione e tenendo conto, in particolare, delle modalità di gestione dell’aeromobile di cui trattasi.
In terzo luogo, la Corte ha considerato che, nel caso in cui si verifichi una «circostanza eccezionale», il vettore aereo che intende sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri, deve avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per garantire un riavviamento ragionevole, soddisfacente e nel più breve tempo possibile, mezzi tra i quali figura la ricerca di altri voli diretti o non diretti operati eventualmente da altri vettori aerei, appartenenti o meno alla stessa alleanza aerea, e che arrivano meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato.
Di conseguenza, non si può ritenere che il vettore aereo – limitandosi a offrire al passeggero interessato un riavviamento verso la sua destinazione finale con il volo successivo operato dal vettore medesimo e che arriva a destinazione all’indomani del giorno inizialmente previsto per il suo arrivo – si sia avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, salvo qualora non vi sia alcun posto disponibile su un altro volo diretto o non diretto che consenta a tale passeggero di raggiungere la sua destinazione finale meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato o qualora l’effettuazione di un simile riavviamento costituisca per tale vettore aereo un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento in questione.
[1] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
[2] Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004.
[3] Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004.