SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA DEL 20.2020: LA CGUE DOVRA’ PRONUNCIARSI SU UNA NUOVA E PIU’AMPIA QUESTIONE…
E’ stata pubblicata la sentenza non definitiva che il TAR Emilia Romagna ha emesso su istanza di un Giudice di Pace che chiedeva l’accertamento “del diritto della ricorrente, quale giudice di pace, previa eventuale rimessione della questione di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea ovvero previa disapplicazione diretta delle norme interne ritenute incompatibili, alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre oneri previdenziali e assistenziali; o in via subordinata per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell’assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale in favore dei giudici di pace derivanti da fatto illecito del legislatore.”
Nel procedimento hanno proposto intervento ad adiuvandum la nostra associazione nonché, in proprio, la Presidente, Avv. Valeria Anna Pappalardo; nel dispositivo della sentenza non definitiva, è stato ammesso l’intervento di AssoGOT .
La decisione è stata pubblicata all’esito di una Camera di Consiglio attivata da una nota del 16.7.20 della Cancelleria della Corte di Giustizia Europea, che chiedeva al TAR di esprimersi “in ordine al mantenimento o meno del rinvio disposto con l’ordinanza n. 363 del 24 giugno 2020, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, sezione II, 16 luglio 2020, C-658/18 – U.X. contro il Governo della Repubblica italiana”. In sostanza la CGUE ha chiesto se il TAR considerasse esaustiva la “UX” in rapporto alla pregiudiziale dal medesimo Tribunale sollevata, con la conseguenza che la Corte sarebbe stata esentata dall’emettere una nuova decisione sul rinvio pregiudiziale del TAR.
Il TAR si è espresso oggi per il mantenimento della pregiudiziale, che sarà quindi decisa a Lussemburgo in tempi plausibilmente non lunghi, data la recente pronuncia che ha già espresso chiari principi cardine (cioè essere i magistrati onorari italiani giudici europei e lavoratori subordinati a tempo determinato) omettendo però una più completa disamina dello status della magistratura onoraria italiana. In particolare rileva il TAR che “pur a fronte delle somiglianze tra la posizione del giudice di pace e quella dei magistrati ordinari (risultante da molteplici elementi), emerge che le funzioni di giudice di pace “non hanno gli aspetti di complessità che caratterizzano le controversie devolute ai magistrati ordinari”, trattando essi “cause di minore importanza” ed essendo essi chiamati a “svolgere soltanto le funzioni attribuite a giudici singoli” non potendo quindi “far parte di organi collegiali”.
In particolare, osserva il TAR, La CGUE non ha esaminato la ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale dei giudici onorari; non ha esaminato la questione della violazione dei principi di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; inoltre il terzo quesito formulato in merito alla compatibilità della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, con la normativa nazionale inerente alla proroga sistematica della durata dell’incarico di giudice di pace, risulta parimenti del tutto estraneo all’oggetto del giudizio principale incardinato presso il Giudice di pace di Bologna e alla successiva pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-658/18.
Il TAR ha poi ritenuto che nella formulazione della “UX” il rinvio al giudice nazionale per valutare l’esistenza delle condizioni espresse in relazione alle modalità di lavoro dei GdP concretasse il ”rischio pressoché certo di determinare un margine di apprezzamento eccessivamente ampio da parte del giudice nazionale in uno con l’elusione dell’effetto utile delle direttive evidenziate”.
Queste valutazioni hanno imposto la necessità del “mantenimento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE disposto con l’ordinanza n. 363 del 24 giugno 2020”
E’ stata inoltre disposta, in aggiunta a quella delle parti già costituite, l’ammissione degli atti di intervento adesivo delle associazioni “GOT non possiamo più tacere” ed U.N.I.M.O..
Nel compiacerci, quale Associazione Nazionale che rappresenta i diritti di centinaia di GOT, della ammissione a difendere le istanze dei nostri rappresentati dinnanzi alla Corte di Lussemburgo, rileviamo che pur desiderando una soluzione della nostra annosa vicenda in tempi rapidi, il mantenimento della pregiudiziale da parte del TAR sulla base delle motivazioni espresse appare a nostro avviso quanto mai opportuna e confortante. Infatti traspare dal tenore della motivazione una sostanziale adesione alla sentenza “UX” alla quale però, implicitamente, il TAR rimproverata di essere stata troppo “timida” e di non aver tratto, come pure sarebbe stato possibile, le conseguenze in materia di tutele e garanzie spettanti ai lavoratori-magistrati onorari. Sembra paventare, il TAR , che i principi -seppur chiari- enunciati dalla “UX” possano essere piegati ad interpretazioni eccessivamente “discrezionali” e non certo, possiamo dire per esperienza, in nostro favore.
E’ quindi con viva soddisfazione che parteciperemo al procedimento pregiudiziale, portando la nostra testimonianza di Giudici Onorari di Tribunale che, come sappiamo, giudicano le stesse controversie devolute ai magistrati ordinari (spesso di grande difficoltà, valore e rilievo sociale) e compongono ormai di routine i collegi giudicanti, non potendo in ragione di tali qualificate attività essere valutati, in sede di giudizio di rinvio, in maniera significativamente difforme dai lavoratori comparabili.
Continueremo con passione e impegno nella nostra battaglia sino al completo ed esplicito riconoscimento dei diritti della categoria.
Ringraziamo i nostri difensori Avvocati Sergio Galleano, Sebastiano Bruno Caruso e Antonio Lo Faro per il prezioso e costante supporto, la competenza e la disponibilità sempre manifestate.
IL DIRETTIVO ASSOGOT