La Regione Veneto e l’ULSS3 devono riconoscere il diritto al servizio ambulatoriale pediatrico pubblico gratuito anche ai minori stranieri comunitari ed extracomunitari non regolarmente soggiornanti…
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Venezia con l’ordinanza del 19.10.2020, riconoscendo come discriminatoria la mancata possibilità di accesso da parte dei minori in questione ad un servizio pubblico di pediatria.
Secondo le attuali direttive inserite anche nelle linee guida regionali, infatti, i minori stranieri non regolarmente soggiornanti possono accedere alle prestazioni sanitarie unicamente tramite il Pronto Soccorso, senza poter fruire della disponibilità di un pediatra.
Questa previsione di fatto li esclude dall’accesso al servizio pediatrico a libera scelta, di cui usufruiscono, invece, i minori italiani e soggiornanti regolari e nega loro l’assistenza di base come cura ordinaria e di monitoraggio della crescita in ottica preventiva.
Il caso è stata portato all’attenzione del Tribunale dall’ASGI anche presentando un report di Emergency sulle attività del suo Ambulatorio Pediatrico in cui si conferma il deficit assistenziale quale circostanza storica.
Inoltre, come si legge nella medesima Ordinanza, la stessa difesa della Regione Veneto ha riconosciuto “ che effettivamente all’interno del Consultorio della Ulss 3 non esiste un servizio stabile (ufficio apposito) di pediatria di base per i soggetti in questione”, come si legge nell’ordinanza.
Il Tribunale ha verificato che”
è certo che il possesso della tessera STP per gli extracomunitari (stranieri temporaneamente presenti) e della tessera ENI per i comunitari (europei non iscritti) non consente l’accesso all’intera gamma, e alle stesse condizioni, delle prestazioni sanitarie previste per la generalità della popolazione minorile.In particolare tali tessere consentono sì l’accesso alle cure indifferibili e urgenti, ma non anche la possibilità di scelta di un medico di famiglia, ovvero, trattandosi di minori, di un pediatra di libera scelta, abilitato a prescrivere il normale accesso alle prestazioni specialistiche, agli esami di laboratorio, ai trattamenti di terapia, ai ricoveri c.d. “programmati”. Ciò nonostante la parità di trattamento di tutti i minori sotto il profilo sanitario, a prescindere da qualsiasi altra condizione, sia garantita dalla Convenzione di New York del 20 Novembre 1989 sui diritti del fanciullo ed ancora più puntualmente dall’art. 63 del DPCM 12.01.2017 sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, ove testualmente si sancisce che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”.
Il giudice ha così accertato il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento a favore dei cittadini stranieri minori di età irregolarmente soggiornanti, sia comunitari che extracomunitari, di un servizio ambulatoriale pediatrico pubblico accessibile gratuitamente equiparabile al pediatra di libera scelta cui dà diritto l’iscrizione al SSN (rectius della DGR 753/2019) e ha condannato Regione Veneto e ULSS 3 a rimuovere la discriminazione riconoscendo tale servizio, quanto alla Regione Veneto nell’ambito delle linee guida in sede di programmazione dei servizi sanitari, e quanto all’ULSS 3 Serenissima in sede di approntamento dei medesimi servizi.
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione