Il 21 aprile 2016, il Ministro della Giustizia ha indetto un concorso per esami a 550 posti di notaio. Il decreto ha fissato a 50 anni il limite di età per poter partecipare a questo concorso. GN si è rivolta al Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio per contestare il decreto con il quale era stata esclusa dalle prove scritte del concorso perché aveva più di 50 anni. Il TAR ha adottato una misura cautelare con la quale GN è stata riammessa al concorso.
In seguito, lo stesso TAR ha dichiarato improcedibile il summenzionato ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, visto che GN era ormai vincitrice del concorso. Il Ministero della Giustizia ha presentato appello al Consiglio di Stato, ritenendo che il TAR Lazio avrebbe dovuto respingere nel merito il ricorso proposto da GN e non avrebbe dovuto attribuire rilevanza al superamento, da parte di quest’ultima, delle prove del concorso in questione. Il Consiglio di Stato, giudice del rinvio, ritiene che il limite di età posto dal decreto sia conforme alla legislazione nazionale in vigore. Tuttavia, dubita della compatibilità della disposizione nazionale con la Direttiva 200/78[1] sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Per questo motivo, chiede alla Corte di Giustizia se il principio di non discriminazione, riconosciuto dall’articolo 21 della Carta, dall’articolo 10 TFUE e dall’articolo 6 della Direttiva 2003/78, osti ad una normativa che impone un limite di età per la partecipazione al concorso pubblico notarile.
Con l’odierna sentenza, la Corte dichiara che il quadro di norme europee in favore della parità di trattamento in materia di lavoro deve essere interpretato nel senso che esso si oppone a una regolamentazione nazionale che fissa un limite di età di 50 anni per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio.
La Corte rileva che la normativa nazionale rientra nel campo di applicazione della direttiva sulla parità di trattamento sul lavoro, in quanto, prevedendo che solo i candidati di età inferiore a 50 anni possano partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, essa stabilisce norme relative alle condizioni di assunzione.
Inoltre, la Corte sottolinea che la misura comporta una differenza di trattamento fondata sull’età, la quale tuttavia, potrebbe non costituire una discriminazione nel caso in cui fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da finalità legittime, segnatamente da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, sempre che i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari. Inoltre, gli Stati membri dispongono di un grande margine di discrezionalità sia nella scelta della finalità più idonea da perseguire sia nella definizione delle misure atte a realizzarla.
Nel caso di specie, la norma nazionale non appare, a prima vista, perseguire gli obiettivi che sono stati riferiti dal Governo italiano, quali garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento e agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato. Spetta comunque al giudice di rinvio verificare tale circostanza e stabilire inoltre se esista un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, in particolare, tenendo conto del fatto che merita tutela anche la partecipazione dei lavoratori anziani alla vita economica, culturale e sociale del Paese.
Nell’ipotesi in cui il giudice di rinvio concludesse che il limite di età di cui trattasi persegue effettivamente i sopra menzionati obiettivi, occorre comunque che i mezzi impiegati siano appropriati e necessari. A questo proposito, occorre tenere in considerazione vari fattori: in particolare, i notai italiani devono sottostare ad un periodo di tirocinio obbligatorio di 120 giorni, possono andare in pensione dopo almeno 20 anni di esercizio della professione e possono lavorare sino ai 75 anni di età.
Quanto, in particolare, all’obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, esso può, in effetti, costituire una finalità legittima di politica del lavoro nella misura in cui si agevolano nuove assunzioni. Tuttavia, la Corte constata che dal fascicolo risulta che, nella prassi, non sempre tutti i posti da notaio messi a concorso sono assegnati. In altri termini, si verifica con una certa frequenza che il numero di vincitori del concorso notarile sia inferiore al numero di posti messi a concorso. Ciò significa che, in relazione ai posti non coperti, alcuni giovani non hanno avuto accesso alla professione di notaio, mentre i candidati di età superiore ai 50 anni sono stati comunque privati della possibilità di far valere le loro competenze partecipando al concorso. Sembra, quindi, che la legge nazionale vada oltre quello che è necessario per agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato. La Corte ribadisce, comunque, che spetta al giudice nazionale verificare anche queste circostanze.
[1] Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (OJ L 303, 2.12.2000, p. 16–22)