Green pass, ottenimento e utilizzo

Green pass, ottenimento e utilizzo: dal 1 settembre la certificazione verde (green pass) sarà obbligatoria anche per viaggiare su treni e bus a lunga percorrenza, traghetti e aerei. Novità anche per le scuole dove l’obbligo di essere muniti della certificazione riguarderà il personale scolastico e gli studenti universitari.

Invariate le regole già vigenti riguardanti ristoranti, palestre, musei, etc.

Il Dl 105/2021, oltre a prorogare fino a fine 2021 le misure di contenimento dell’ultimo DPCM e lo stato di emergenza, ha disciplinato l’utilizzo della certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass, introdotta dal Dl 52/2021. Specificamente, com’è noto, sono state fissate disposizioni di utilizzo particolari a partire dal 6 agosto 2021.
Successivamente, il Dl 111/2021 ha disciplinato l’uso del green pass per le scuole e i trasporti con regole in vigore dal 1 settembre 2021.

COS’E’, COME SI OTTIENE
UTILIZZO,REGOLE GENERALI (bar, ristoranti, eventi, musei, palestre, etc)
REGOLE PER LE SCUOLE
REGOLE PER I TRASPORTI
VERIFICHE/CONTROLLI
SANZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI

COS’E’, COME SI OTTIENE
Come già noto la certificazione verde Covid-19 (green pass) è il documento gratuito che certifica formalmente una delle seguenti condizioni:
– vaccinazione contro il Covid-19;
– esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore;
– guarigione dall’infezione.

Ha validità 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale (sei in caso di guarigione) ma può essere rilasciata anche in occasione della somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15simo giorno successivo fino alla data prevista per il completamento del ciclo.

Contiene un QR code che va mostrato agli operatori autorizzati ai controlli sia nella versione digitale (direttamente da smartphone o tablet) sia in quella cartacea.

Il green pass si ottiene accedendo alla piattaforma DGC (digital green certificate), realizzata dalla società Sogei che consente di visualizzare scaricare e stampare la certificazione verde Covid-19 attraverso diversi canali digitali:
– sito dedicato www.dgc.gov.it;
– sito del fascicolo sanitario elettronico regionale;
– App Immuni e App IO.

E’ immediatamente scaricabile all’arrivo dell’avviso da parte del Ministero della Salute (con il codice authcode) per sms o email in caso di avvenuta vaccinazione, test negativo o guarigione da Covid.
Se non arrivano avvisi dal Ministero la certificazione può anche essere scaricata in autonomia.
TUTTE le informazioni ed istruzioni sul sito dedicato www.dgc.gov.it

UTILIZZO, REGOLE GENERALI (bar, ristoranti, eventi, musei, palestre, etc.)
In prima fase è stata prevista la necessità del green pass per:
– partecipare a cerimonie ed eventi  (come fiere, concerti, spettacoli aperti al pubblico, gare sportive, feste in occasione di cerimonie religiose o civili);
– effettuare visite presso le strutture RSA;
– accompagnare pazienti non covid e permanere nelle sale di attesa dei reparti di pronto soccorso e nei reparti delle strutture ospedaliere;
– spostarsi in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 1 luglio 2021 la certificazione è inoltre valida come “Eu digital COVID certificate” (il green pass europeo), necessaria per viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Dal 6 Agosto 2021, nelle zone bianche e nelle altre (gialle, arancione e rossa) laddove i servizi e le attività siano consentiti, l’accesso alle seguenti attività è permesso esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:
– servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso. La certificazione non è richiesta per i servizi erogati all’aperto, nonché per l’asporto e per il consumo al banco;
– spettacoli aperti al pubblico (in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi), eventi e competizioni sportive;
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivita’ al chiuso;
– sagre e fiere, convegni e congressi;
– centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
– attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;
– concorsi pubblici.

Attenzione! Le suddette limitazioni NON si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di una certificazione medica.

REGOLE PER LE SCUOLE
Riguardo all’anno scolastico 2021/2022 il Dl 111/2021 dispone che tutte le attività siano svolte in presenza, per tutelare la “sfera sociale e psico-affettiva” degli studenti. Per l’università, invece, lo svolgimento delle attività in presenza sarà prioritario.

A tal fine fino al 31 dicembre 2021 nelle scuole e università dovranno essere adottate alcune misure minime di sicurezza:
– obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, con eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili; non è previsto l’uso delle mascherine per lo svolgimento dell’attività sportiva.
– raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
– vietato l’accesso e la permanenza nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
Il primo punto, l’obbligo dell’utilizzo di mascherine, può essere derogato da protocolli e linee guida per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
I presidenti delle Regioni e delle Province autonome e i Sindaci possono derogare alle regole suddette per specifiche aree e singoli istituti, esclusivamente in zona arancione o rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica.

Per quanto riguarda il green pass, Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) TUTTO il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario e gli studenti universitari devono possedere -ed esibire- la certificazione COVID-19. Il mancato rispetto del suddetto obbligo da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.
NON sono soggetti all’obbligo gli studenti non universitari e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Le stesse regole si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

REGOLE PER I TRASPORTI
Dal 1 settembre e fino al 31 dicembre 2021 è consentito ESCLUSIVAMENTE ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto:
– aerei adibiti ai servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti al trasporto interregionale (ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti nello stretto di Messina);
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo INTERCITY, INTERCITY NOTTE e ALTA VELOCITA’;
– autobus adibiti al trasporto di persone effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, ad offerta indifferenziata;
– autobus adibiti ai servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale.

L’obbligo NON si applica ai soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. L’obbligo inoltre NON si applica, com’è facilmente deducibile, ai servizi di trasporto pubblico locale, per i quali in ogni caso rimangono valide le regole base di sicurezza e protezione dal virus (capienza massima, distanziamento, mascherine, etc.).

VERIFICHE/CONTROLLI
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR code) utilizzando esclusivamente l’APP di verifica “VerificaC19”.

Alla verifica possono provvedere:
– pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
– personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (teatri, cinema, etc.);
– soggetti titolari di strutture ricettive e dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, etc.) e loro delegati;
– il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività e loro delegati;
– vettori aerei marittimi e terrestri e loro delegati;
– gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e loro delegati.

L’intestatario della certificazione verde è tenuto, dietro richiesta, a dimostrare la propria identità personale mediante esibizione di un documento idoneo. Il Ministero dell’Interno precisa che il controllo del documento di identità NON è obbligatorio e serve a garantire il legittimo possesso della certificazione. Può essere fatto quindi a discrezione dei suddetti soggetti (anche non pubblici ufficiali), in special modo in tutti i casi dubbi o nei casi di abuso o elusione delle norme (come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione).
Non è prevista una raccolta dei dati in qualunque forma.

Per quanto riguarda la scuola le attività di verifica sono in mano ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17/6/2021 (utilizzando l’APP di verifica “VerificaC19). Il Ministero dell’istruzione può stabilire ulteriori modalità di verifica. Per gli studenti universitari le verifiche sono svolte a campione con le modalità previste dalle singole università.

Per il settore trasporti le le verifiche sono in mano ai vettori (aerei, marittimi e terrestri) e ai loro delegati, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17/6/2021 (utilizzando l’APP di verifica “VerificaC19”).

SANZIONI
La violazione delle disposizioni riguardo la necessità di utilizzo della certificazione verde è soggetta all’applicazione di una sanzione di importo variabile tra 400 e 1.000 euro. Per gli esercizi commerciali e le attività in caso di due violazioni commesse in giorni diversi può essere applicata, a partire dalla terza violazione, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo