Il Tribunale respinge il ricorso proposto dal sig. M. Kočner contro l’Europol nell’ambito dell’indagine sull’omicidio del giornalista J. Kuciak e della sua fidanzata M. Kušnírová

Il sig. Kočner non ha dimostrato che la divulgazione dei suoi dati personali nella stampa slovacca e su Internet e la presunta inclusione del suo nome nelle «liste di mafiosi» siano attribuibili all’Europol

In seguito all’omicidio di un giornalista slovacco e della sua fidanzata, il sig. J. Kuciak e la sig.ra M. Kušnírová, avvenuto in Slovacchia il 21 febbraio 2018, le autorità slovacche hanno svolto un’ampia indagine. Nell’ambito di questa indagine e su richiesta delle autorità slovacche, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) ha estratto i dati memorizzati su due telefoni cellulari presumibilmente appartenenti al sig. Kočner e su un supporto di archiviazione USB.

Il 13 gennaio 2019, l’Europol ha comunicato alle autorità slovacche un rapporto sulle operazioni svolte sul supporto di archiviazione USB. Il 21 giugno 2019, l’Europol ha fornito alle autorità slovacche le relazioni scientifiche finali relative alle operazioni effettuate sui telefoni cellulari in questione.

In seguito alla pubblicazione sulla stampa slovacca e su internet nel corso del mese di maggio 2019 di un volume molto elevato di informazioni, in particolare di trascrizioni di conversazioni private, provenienti segnatamente dai telefoni cellulari in questione, il sig. Kočner ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Nel suo ricorso, egli chiede all’Europol un risarcimento pari a EUR 100000 per il danno morale che avrebbe subito, in particolare a causa di una violazione del suo onore, della sua reputazione professionale e del suo diritto alla vita privata e familiare, derivante dal mancato rispetto da parte dell’Europol degli obblighi ad esso incombenti in materia di protezione dei dati. Da un lato, il sig. Kočner sostiene che l’Europol ha reso pubbliche le informazioni in questione ancor prima che le suddette relazioni scientifiche fossero comunicate alle autorità slovacche. D’altro lato, egli sostiene che, nel suddetto rapporto del 13 gennaio 2019, l’Europol ha incluso il suo nome nelle «liste di mafiosi».

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale ricorda anzitutto che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per i danni asseritamente causati dalle sue agenzie, come l’Europol, è subordinata al ricorrere di tre condizioni cumulative, vale a dire l’illiceità del comportamento contestato all’agenzia, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso causale fra tale comportamento e il danno lamentato.

Inoltre, per quanto riguarda la presunta divulgazione, da parte dell’Europol, delle trascrizioni di conversazioni private estratte dai due telefoni cellulari di cui sopra, il Tribunale constata che le prove fornite dall’Europol smentiscono l’affermazione del sig. Kočner secondo la quale, al momento della loro pubblicazione da parte della stampa slovacca, solo l’Europol doveva essere in possesso di tali trascrizioni. Infatti, da un verbale del 23 ottobre 2018 risulta che, in tale data, un agente dell’Europol ha consegnato alle autorità slovacche un hard disk contenente risultati preliminari sotto forma di acquisizioni ed estrazioni di dati dai telefoni cellulari di cui trattasi. Di conseguenza, il Tribunale osserva che, il 23 ottobre 2018, le autorità slovacche disponevano, anch’esse, dei dati controversi e che, a partire da tale stessa data, l’Europol non era più l’unico organismo a possederli.

Inoltre, il Tribunale constata che l’Europol non ha mai avuto accesso alle comunicazioni controverse in forma decriptata e intelligibile, poiché ha solo acquisito ed estratto i dati criptati contenuti nei telefoni cellulari in questione. Infatti, sono state le autorità slovacche, dopo aver ricevuto i dati criptati, ad averli decriptati e resi intelligibili.

Ne consegue che, in mancanza di prove, la divulgazione delle trascrizioni in questione non può essere considerata attribuibile all’Europol, e neanche si può concludere che esista un nesso di causalità sufficientemente accertato tra il presunto danno ed un qualunque comportamento di tale agenzia.

Infine, per quanto riguarda il danno che il sig. Kočner ritiene di aver subito a causa dell’inclusione da parte dell’Europol del suo nome nelle «liste di mafiosi», il Tribunale constata che il sig. Kočner non fornisce alcun elemento di prova atto a dimostrare che tali liste siano state redatte e mantenute dall’Europol. Allo stesso modo, il sig. Kočner non ha prodotto alcuna prova idonea a dimostrare che le informazioni pubblicate dalla stampa slovacca sulla presunta inclusione del suo nome nelle «liste di mafiosi» abbiano avuto origine dal suddetto rapporto del 13 gennaio 2019.

Inoltre, il Tribunale sottolinea che, anche prima dell’omicidio del sig. Kuciak e della sig.ra Kušnírová, il sig. Kočner era già stato occasionalmente ritratto dalla stampa slovacca come un «mafioso» e non solo, come ha affermato, quale «imprenditore controverso», il che esclude che tale qualificazione possa aver avuto origine nel citato rapporto del 13 gennaio 2019.

Di conseguenza, il Tribunale dichiara che il danno asseritamente derivante dall’evoluzione delle qualificazioni impiegate dalla stampa slovacca in riferimento al sig. Kočner non è imputabile all’Europol.

Ciò premesso, il Tribunale respinge integralmente il ricorso del sig. Kočner.