Tale direttiva osta a una normativa nazionale la quale permetta la confisca, a favore dello Stato, di un bene di cui si sostenga che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca…
Due cittadini bulgari (in prosieguo: gli «interessati») sono stati condannati in sede penale per aver detenuto, nel febbraio 2019, a Varna (Bulgaria), senza autorizzazione, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti altamente pericolose. A seguito di tale condanna, l’Okrazhna prokuratura – Varna (Ufficio regionale della Procura di Varna, Bulgaria) ha chiesto all’Okrazhen sad Varna (Tribunale regionale di Varna, Bulgaria) la confisca delle somme di denaro rinvenute nei rispettivi alloggi degli interessati nel corso di perquisizioni.
All’udienza dinanzi a detto giudice, gli interessati hanno dichiarato che le somme di denaro sequestrate appartenevano a membri delle loro rispettive famiglie. Questi familiari non hanno partecipato al procedimento dinanzi a detto giudice, non essendo ciò consentito dal diritto nazionale. Questo stesso giudice ha rifiutato di autorizzare la confisca delle suddette somme di denaro, ritenendo che il reato per il quale gli interessati erano stati condannati non fosse idoneo a generare vantaggi economici. Inoltre, sebbene vi fossero prove del fatto che gli interessati vendevano stupefacenti, essi non sono stati né perseguiti né condannati per tale reato. L’Ufficio regionale della Procura di Varna ha contestato tale sentenza, facendo valere che, nell’applicazione delle pertinenti disposizioni nazionali, il giudice sopra menzionato aveva omesso di prendere in considerazione la direttiva 2014/42 [1].
Alla luce di tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte in merito alla necessità dell’esistenza di una situazione transfrontaliera per determinare l’applicazione della direttiva 2014/42, alla portata della confisca prevista da tale direttiva, nonché alla portata del diritto ad un ricorso effettivo riconosciuto al terzo il quale sostenga, o di cui altri sostenga, che è il proprietario di un bene oggetto di confisca. Mediante la sua sentenza, la Corte si pronuncia dunque su questioni di importanza cruciale al fine di precisare l’ambito di applicazione della direttiva 2014/42 e l’interpretazione di alcune delle sue nozioni chiave.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte constata che la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42, anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione di questo reato si collocano all’interno di un unico Stato membro. Infatti, in virtù del Trattato FUE [2], tale reato rientra in uno dei settori di criminalità particolarmente grave presentanti una dimensione transfrontaliera, citati nel suddetto trattato. Di conseguenza, il legislatore dell’Unione è competente ad adottare norme minime di armonizzazione relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in tale settore, tenendo presente che tale competenza ricomprende anche le situazioni nelle quali gli elementi inerenti alla commissione di uno specifico reato si collocano all’interno di un unico Stato membro.
In secondo luogo, la Corte considera che la direttiva 2014/42 non prevede unicamente la confisca dei beni che costituiscono un vantaggio economico derivante dal reato per il quale l’autore di quest’ultimo è stato condannato, ma contempla altresì la confisca dei beni appartenenti all’autore del reato relativamente ai quali il giudice nazionale investito della causa sia convinto che derivano da altre condotte criminose. Siffatte confische devono tuttavia aver luogo nel rispetto delle garanzie previste dalla direttiva di cui sopra [3] e sono subordinate alla condizione che il reato di cui detto autore è stato dichiarato colpevole rientri tra quelli elencati nella direttiva stessa [4] e sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico.
Per quanto riguarda il primo tipo di confisca, è necessario che il provento alla cui confisca si intende procedere derivi dal reato per il quale è intervenuta la condanna definitiva del suo autore.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie astratta, che corrisponde alla confisca estesa [5], la Corte precisa, da un lato, che, al fine di stabilire se un reato sia suscettibile di produrre un vantaggio economico, gli Stati membri possono prendere in considerazione le modalità operative, ad esempio il fatto che il reato sia stato commesso nell’ambito della criminalità organizzata o con l’intento di ricavare profitti regolari da reati [6]. Dall’altro lato, il convincimento del giudice nazionale che i beni derivano da condotte criminose deve basarsi sulle circostanze del caso, ivi compresi gli elementi di fatto concreti e gli elementi di prova disponibili [7]. A tal fine, detto giudice può in particolare prendere in considerazione la sproporzione tra il valore dei beni in questione e i redditi legittimi della persona condannata [8].
Per quanto riguarda infine la confisca nei confronti di terzi [9], essa presuppone che siano dimostrate l’esistenza di un trasferimento, da parte di una persona indagata o imputata, di proventi ad un terzo, ovvero l’esistenza di un’acquisizione di siffatti proventi da parte di un terzo, nonché la conoscenza, da parte di tale terzo, del fatto che detto trasferimento o detta acquisizione avevano lo scopo di evitare la confisca.
In terzo luogo, la Corte statuisce che la direttiva 2014/42, letta in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta ad una normativa nazionale la quale permetta la confisca, a favore dello Stato, di un bene del quale si sostenga che appartiene a una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca. Infatti, detta direttiva impone agli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché le persone colpite dalle misure da essa previste, ivi compresi i terzi che sostengano, o di cui altri sostenga, che sono i proprietari dei beni alla cui confisca si intende procedere, abbiano diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo al fine di salvaguardare i propri diritti [10]. Inoltre, la direttiva summenzionata prevede varie garanzie specifiche al fine di assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali di tali terzi. Tra queste garanzie figura il diritto di avvalersi di un avvocato durante tutto il procedimento di confisca [11], il quale comporta con tutta evidenza il diritto per tali terzi di essere ascoltati nell’ambito di detto procedimento, ivi incluso il diritto di far valere il loro titolo di proprietà sui beni colpiti dalla confisca [12].
[1] Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39).
[2] Articolo 83, paragrafo 1, TFUE.
[3] Articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/42.
[4] Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/42.
[5] Articolo 5 della direttiva 2014/42.
[6] Considerando 20 della direttiva 2014/42.
[7] Considerando 21 della direttiva 2014/42.
[8] Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.
[9] Articolo 6 della direttiva 2014/42.
[10] Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.
[11] Articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2014/42.
[12] Articolo 8, paragrafo 9, della direttiva 2014/42.