Sentenza nella causa C-590/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Economia e delle Finanze…
(Medici specialisti in formazione – Obbligo di remunerare i periodi di formazione – Formazione a tempo pieno o a tempo parziale, iniziata prima dell’anno 1982 e proseguita oltre il 31 dicembre 1982)
Ogni formazione medica specialistica, iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76 (29 gennaio 1982) e proseguita dopo la scadenza del termine per la sua trasposizione (31 dicembre 1982), deve essere oggetto di remunerazione appropriata per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1983 sino al termine della formazione.
La Corte è chiamata a decidere un rinvio pregiudiziale, presentato dalla Suprema corte di cassazione di Roma, vertente sull’interpretazione della direttiva 82/76/CEE del Consiglio relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico, e della direttiva 75/363/CEE di coordinamento delle disposizioni normative concernenti l’attività del medico. La direttiva 82/76/CEE prevede l’obbligo di una remunerazione adeguata per i medici specializzandi; essa è stata recepita nel diritto italiano con d.lgs. 257/1991, entrato in vigore 3 agosto 1991, ben oltre il termine del 31 dicembre 1982 fissato dalla direttiva stessa.
Il rinvio pregiudiziale ha avuto origine da una causa intentata da alcuni medici specializzati nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute italiani, volta ad ottenere il pagamento di una remunerazione appropriata per il periodo della loro formazione medica specialistica, iniziata nel 1982 o negli anni successivi, oltrechè il risarcimento del danno derivante dalla intempestiva ed inadeguata trasposizione nazionale della direttiva 82/76/CEE.
La Corte di Cassazione chiede alla Corte di Giustizia di delimitare l’ambito temporale di applicazione della direttiva 82/76/CEE, e così chiarire se i medici che abbiano seguito un corso di specializzazione iniziato prima dell’entrata in vigore della direttiva (cioè alla data del 29 gennaio 1982) abbiano o meno diritto, sulla base del diritto dell’Unione, ad una remunerazione per tale formazione.
Con la sentenza odierna, la Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di remunerazione di medici specializzandi, ove si afferma che la formazione specialistica dei medici iniziata nel corso del 1982 e continuata fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione appropriata e che i pagamenti decorrono dal 1 gennaio 1983 (data ultima per la trasposizione della direttiva nei diritti nazionali) sino al termine del periodo di formazione[1]. Nel caso in cui l’iscrizione a corsi di specializzazione sia occorsa prima dell’entrata in vigore della direttiva (29 gennaio 1982), la Corte ritiene che anche detta situazione faccia nascere il diritto ad una remunerazione appropriata, sempre con decorrenza dei pagamenti dal 1 gennaio 1983 (data di scadenza del termine per la trasposizione della direttiva) sino al termine del periodo di formazione.
In ordine alla possibilità per i medici italiani in causa di ottenere un’adeguata riparazione del danno subito in conseguenza della tardiva trasposizione della direttiva 82/76, precisa la Corte che gli Stati membri sono obbligati a risarcire i danni causati ai privati in ragione dalla mancata o tardiva trasposizione del diritto dell’Unione, quando tre condizioni siano soddisfatte: 1) la regola violata conferisca ai singoli un diritto dal contenuto identificato; 2) la violazione sia sufficientemente caratterizzata; 3) esista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno.
In conclusione, afferma la Corte che ogni formazione medica specializzata, sia a tempo pieno che a tempo parziale, iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76 (29 gennaio 1982) e proseguita dopo la scadenza del termine per la sua trasposizione (31 dicembre 1982), deve essere oggetto di remunerazione appropriata per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1983 sino al termine della formazione. Ciò a condizione che si tratti di una specialità medica comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di loro.
[1] Sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e.a., C‑616/16 et C‑617/16.