Commercializzazione diritti audiovisivi Lega Basket Serie A, AGCM: “Gestiti diritti non previsti dal Decreto Melandri, tra cui quelli per l’esercizio della raccolta delle scommesse”

“La Lega Società di Pallacanestro di Serie A (di seguito, anche “Lega Basket” o “LBA” o anche soltanto “Lega”) associa le società sportive di pallacanestro affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) che partecipano al campionato italiano professionistico di Serie A. La Lega Basket organizza le seguenti competizioni nazionali:

– Serie A, vale a dire il Campionato disputato dalle squadre italiane iscritte nel campionato di A1, suddiviso in Regular season e Play-off, che coinvolge le prime squadre classificate della Regular season; – Coppa Italia (Final Eight), che è la competizione disputata tra le prime 8 qualificate al termine del girone di andata della Regular season; – Supercoppa Italiana, ovvero l’evento di apertura della stagione nel quale si scontrano le prime due classificate (vincitore e finalista) del Campionato e della Coppa Italia; – All Star Game, che è un evento singolo in cui si scontrano due squadre composte dai migliori giocatori italiani e stranieri. In applicazione dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (il “Decreto”), la Lega Basket ha adottato le linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi destinati al territorio nazionale e al mercato internazionale, relativi alle stagioni sportive del triennio 2022/2025, (nel seguito, “Linee Guida”)”. E’ quanto specificato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguardo le linee guida della Lega Basket Serie A per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul territorio nazionale e internazionale stagioni 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.

“Anche grazie ai più recenti sviluppi tecnologici, la LBA evidenzia di avere gestito una serie di diritti che riguardano solo marginalmente i diritti audiovisivi sportivi disciplinati dal Decreto Melandri e ciò in quanto, sebbene utilizzino le immagini degli eventi sportivi delle competizioni dalla stessa organizzate, non rientrano nella predetta disciplina. 17. Di seguito sono elencati i diritti in questione: (i) i diritti per l’esercizio della raccolta delle scommesse (il c.d. betting) che riguardano, rispetto alla scommessa effettuata, solo marginalmente la trasmissione in diretta delle partite, comunque effettuata, con riduzione delle qualità e della dimensione delle immagini, a circuito chiuso e quindi al di fuori dei diritti di trasmissione disciplinati sia dal Testo Unico Servizi Media Audiovisivi sia dallo stesso decreto Melandri; (ii) i diritti per l’esercizio di attività di “scouting”, consistenti nella raccolta di immagini selezionate di ogni atleta con finalità di analisi tecnico-tattica all’interno di una o più piattaforme disponibili solo per gli addetti ai lavori, che potranno essere concessi, comunque non in esclusiva e con divieto di commercializzazione; (iii) i diritti per l’esercizio del c.d. “gaming”, ove le immagini degli eventi sportivi sono rielaborate attraverso un particolare software in modo da ricreare le singole azioni di gioco e le movenze degli atleti”, aggiunge.

“Allo stato, tenuto conto delle recenti analisi e dei trend che la LBA ha osservato sul mercato, le ipotesi di modello di vendita dovrebbero rimanere le stesse dei precedenti cicli di vendita, ipotizzando due modelli di distribuzione. 23. Il modello 1, che ricalca la struttura distributiva adottata dalla LBA nel ciclo 2020/2022, prevede, a titolo esemplificativo: (i) un pacchetto di diritti per la distribuzione dei contenuti in modalità free (trasmissione di una o più partite per giornata di Stagione Regolare, di tutte o delle più importanti partite di Playoff, delle eventuali partite di Final Eight, delle eventuali partite di Supercoppa e dell’eventuale All Star Game). A tal riguardo la LBA valuterà l’opportunità di modificare la fascia oraria in cui si svolgerà la partita oggetto della trasmissione in chiaro durante la Stagione Regolare (nello scorso ciclo prevista alle ore 20.45), al fine di garantire una maggiore possibilità di visibilità rispetto ad altri eventi sportivi programmati per la stessa giornata; (ii) un pacchetto di diritti per la distribuzione pay su modello tradizionale televisivo (da un minimo di 60 a un massimo di 90 partite di Stagione Regolare differenti rispetto a quelle trasmesse in modalità free, di tutte o delle più importanti partite di Playoff anche in simulcast con la piattaforma free, delle eventuali partite di Supercoppa e delle eventuali partite di Final Eight, unitamente, nello stesso pacchetto ovvero con pacchetto separato, a diritti per la distribuzione su piattaforma OTT che dovrà trasmettere tutte le partite di tutte le competizioni. (iii) uno o più pacchetti per la commercializzazione di diritti destinati al mercato internazionale (esclusi in ogni caso i diritti betting, i diritti scouting, i diritti gaming, i diritti NFT/Metaverso), consentendo tuttavia all’eventuale intermediario di poter agire con la massima libertà per poter commercializzare i diritti nella maggior parte dei paesi. Il modello 2 rappresenta una innovazione di quello precedente, potendo prevedere uno o più pacchetti in chiaro e uno o più pacchetti di diritti per la distribuzione pay su modello tradizionale televisivo. Ciò al fine di garantire una maggiore visibilità agli eventi e aumentare la competizione sul mercato di riferimento, inclusa la possibilità di valutare modulazioni per determinate gare in trasferta. 25. La struttura di questo modello potrebbe prevedere: (i) uno o più pacchetti di diritti per la distribuzione dei contenuti in modalità free (trasmissione di una partita per giornata di Stagione Regolare, di tutte o delle più importanti partite di Playoff, delle eventuali partite di Final Eight, delle eventuali partite di Supercoppa e dell’eventuale All Star Game). A tal riguardo la LBA valuterà di modificare la fascia oraria in cui si svolgerà la partita oggetto della trasmissione in chiaro durante la Stagione Regolare (nello scorso ciclo prevista alle ore 20.45), al fine di garantire una maggiore possibilità di visibilità rispetto ad altri eventi sportivi programmati per la stessa giornata; (ii) uno o più pacchetti di diritti a pagamento: − la trasmissione di una partita per giornata di Stagione Regolare (anche diversa dalla partita destinata al pacchetto in chiaro) in simulcast con la piattaforma free, di tutte o delle più importanti partite di Playoff, delle eventuali partite di Final Eight, delle eventuali partite di Supercoppa e dell’eventuale All Star Game; − la trasmissione di una ulteriore e diversa partita per giornata di Stagione Regolare (diversa da quelle precedenti), di tutte o delle più importanti partite di Playoff anche in simulcast con la piattaforma free e con l’eventuale altro pacchetto pay, delle eventuali partite di Supercoppa e delle eventuali partite di Final Eight, unitamente, nello stesso pacchetto ovvero con un pacchetto separato, ai diritti per la distribuzione su piattaforma OTT che dovrà trasmettere tutte le partite di tutte le competizioni. (iii) uno o più pacchetti per la commercializzazione di diritti destinati al mercato internazionale (esclusi in ogni caso i diritti betting e i diritti scouting), consentendo tuttavia all’eventuale intermediario di poter agire con la massima libertà per poter commercializzare i diritti nella maggior parte dei paesi”, prosegue.

“L’obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo. n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all’organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento ex ante dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall’organizzatore della competizione prima di procedere alla gara. 49. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. 50. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dalla LBA considerata l’ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall’articolo 2, lettera o), del Decreto Melandri2. Essa, oltre a ricomprendere espressamente “l’utilizzazione delle immagini dell’evento […] per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività” (lettera o) numero 6), si caratterizza per una formulazione ampia, tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi digitali attraverso piattaforme innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti betting”, sottolinea.

 

 

AGIMEG