Tribunale Ue: il Tribunale rigetta il ricorso di Siremar in merito alla richiesta di annullamento parziale della Decisione della Commissione relative alle misure attuate dall’Italia in materia di aiuti di Stato

Il 17 giugno 2021 la Commissione europea ha adottato una decisione con la quale ha riconosciuto la natura di aiuti di stato incompatibili con il mercato interno delle misure attuate dall’Italia a favore della Sicilia Regionale Marittima SpA – Siremar, in particolare la proroga illegale degli aiuti di stato per il salvataggio di Siremar dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012 e l’esenzione fiscale dell’imposta sulle società accordata alla medesima nell’ambito della vendita della propria sezione commerciale nel 2016. La Commissione ha imposto a Siremar di rimborsare allo Stato la somma risparmiata grazie all’esenzione fiscale illegittima, oltreché gli interessi sulle altre somme indebitamente percepite, avendo Siremar già restituito il capitale.

La Sicilia Regionale Marittima SpA – Siremar ha conseguentemente presentato ricorso al Tribunale dell’Unione per l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea sulla base delle seguenti tre motivazioni: a) il fatto che la Commissione ritenga che la proroga degli aiuti di stato per il salvataggio in favore di Siremar sia un aiuto di stato illegale è da considerarsi come violazione dell’articolo 107, paragrafo 1[1] e dell’articolo 108, paragrafo 2[2] del TFUE; b) il fatto che la Commissione ritenga che l’esenzione fiscale dell’imposta sulle società accordata dall’Italia nell’ambito della vendita della sezione commerciale di Siremar sia un aiuto di stato illegale è da considerarsi come violazione dell’articolo 107, paragrafo 1 e dell’articolo 108 paragrafo 2 del TFUE; c) la lunga durata della procedura d’inchiesta sugli aiuti di stato messa in atto dalla Commissione europea costituirebbe una violazione dei principi di sicurezza giuridica e di buona amministrazione.

Con la sentenza odierna, il Tribunale rigetta per intero il ricorso della Sicilia Regionale Marittima SpA – Siremar per l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea.

Quanto alla motivazione sub a), il Tribunale ha dato atto che la Sicilia Regionale Marittima SpA – Siremar non ha saputo dimostrare la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1 e dell’articolo 108, paragrafo 2 del TFUE sulla base delle presunte violazioni dei principi di buona amministrazione o proporzionalità da parte della Commissione europea.

Quanto alla motivazione sub b), Il Tribunale ha evidenziato come tutte le esenzioni fiscali poste in essere nei confronti di una azienda che si trova in gravi difficoltà finanziare e che permettono alla stessa di continuare ad essere presente nel mercato, sono necessariamente suscettibili di minare il mercato di concorrenza dell’Unione.

Quanto alla motivazione sub c), il Tribunale ha dato atto che la Sicilia Regionale Marittima SpA – Siremar non ha saputo dimostrare che la durata della procedura d’inchiesta messa in atto dalla Commissione europea presenti una violazione dei principi di sicurezza giuridica e di buona amministrazione.

 

[1] Articolo 107, paragrafo 1: Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

[1] Articolo 108, paragrafo 2: Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

[1] Articolo 107, paragrafo 1: Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

[2] Articolo 108, paragrafo 2: Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.