Tribunale Ue: Il Tribunale rigetta il ricorso della Società Navigazione Siciliana per l’annullamento (parziale) della decisione della Commissione europea del 17 giugno 2021

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Il Tribunale rigetta il ricorso della Società Navigazione Siciliana SCpA per l’annullamento (parziale) della decisione finale C(2021) 4268 della Commissione europea del 17 giugno 2021, relativa alle misure attuate dall’Italia in materia di aiuti di stato.

Il 17 giugno 2021 la Commissione europea, all’esito di una procedura d’indagine formale ai sensi dell’art. 108 TFUE, ha adottato una decisione con la quale ha riconosciuto la natura di aiuti di stato incompatibili con il mercato interno delle misure attuate dall’Italia a favore delle società dell’ex gruppo Tirrenia, tra le quali la Società Navigazione Siciliana SCpA e la Sicilia Regionale Marittima SpA – Siremar. La misura oggetto del contenzioso in esame è l’esenzione fiscale dell’imposta sulle società e l’individuazione di una tassa di registro agevolata nell’operazione di cessione alla Società Navigazione Siciliana SCpA di un ramo della Siremar. Con l’anzidetta decisione, la Commissione ha imposto a Società Navigazione Siciliana SCpA di rimborsare allo Stato la somma risparmiata grazie all’esenzione fiscale selettiva.

La vicenda trova origine nella privatizzazione delle società del gruppo Tirrenia che fornivano trasporti di servizio marittimo, tra le quali Siremar, tutte beneficiarie di aiuti di Stato che sono stati censurati dalla Commissione con diverse decisioni[1].

 

La Società Navigazione Siciliana SCpA ha presentato ricorso al Tribunale dell’Unione per l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea sulla base delle seguenti motivazioni. Innanzitutto, l’aiuto di Stato sarebbe stato concesso in ragione della difficoltà di trovare un acquirente interessato al ramo d’azienda Siremar, da cui la necessità di prevedere esenzioni fiscali al fine di agevolare la privatizzazione delle società dell’ex gruppo Tirrenia, tra cui Siremar. Secondo la Società Navigazione Siciliana SCpA, il beneficiario dell’aiuto sarebbe, dunque, Siremar, e non la stessa Società Navigazione Siciliana SCpA. In secondo luogo, l’aiuto di Stato concesso dall’Italia sarebbe compatibile con il mercato interno, rientrando nella deroga alle regole di concorrenza a favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Infine, la Società Navigazione Siciliana SCpA chiede il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 340, secondo comma, del TFUE, in conseguenza della lunga durata della procedura d’inchiesta sugli aiuti di stato messa in atto dalla Commissione europea, protrattasi per quasi dieci anni.

Con la sentenza odierna, il Tribunale rigetta il ricorso della Società Navigazione Siciliana SCpA.

 

In primo luogo, il Tribunale ritiene che Società Navigazione Siciliana SCpA sia beneficiaria degli aiuti, avendo risparmiato il pagamento delle imposte indirette afferenti al contratto di compravendita del ramo d’azienda; esso, difatti, precisava che le imposte e le tasse relative al trasferimento del ramo d’azienda della Siremar fossero a carico dell’acquirente. In secondo luogo, il Tribunale conferma il giudizio della Commissione sull’incompatibilità degli aiuti, in mancanza di elementi di segno opposto. Infine, il Tribunale stima ragionevole la durata della procedura d’inchiesta messa in atto dalla Commissione europea, tenuto conto della sua complessità fattuale e giuridica.

 

[1] Si veda la sentenza del 26 ottobre 2022 nella causa T-668/21, SIREMAR/Commissione