Bfp, la decisione del Tribunale: «I buoni fruttiferi postali a termine senza indicazione della scadenza non si prescrivono»

«I buoni fruttiferi postali a termine senza indicazione della scadenza non si prescrivono». È quanto ha deciso il tribunale di Grosseto a tutela di due risparmiatrici grossetane che avevano investito migliaia di euro in buoni ma si erano visti negare la riscossione da Poste Italiane, che sosteneva come quei buoni fossero ormai prescritti.  

IL CASO – Madre e figlia nel lontano 2007 e 2008 avevano investito, com’erano abituate a fare, dei piccoli risparmi in buoni fruttiferi. Allo sportello postale venivano loro indicati i soliti Bfp a 5 anni di scadenza, che quindi si sarebbero prescritti nel 2022 o 2023, dieci anni dopo la data di scadenza. Nel 2019 però la figlia, rivolgendosi alle Poste per la riscossione, aveva scoperto che si trattava di buoni a termine con scadenza a 18 mesi e di conseguenza, secondo il ragionamento di Poste, ormai prescritti. Ma le risparmiatrici, visto che nei buoni non era riportata alcuna data di scadenza, si era rivolta alla sede grossetana di Confconsumatori perché non aveva alcuna intenzione di rinunciare a 8.000 euro, oltre agli interessi.

LA DECISIONE – Dopo il reclamo negativo e anche una decisione negativa dell’Abf, l’Arbitro bancario e finanziario, i consumatori nel 2021 avevano deciso di ricorrere al Tribunale di Grosseto. La giudice Claudia Frosini, con ordinanza decisoria del 2 settembre scorso, resa nell’ambito di un processo sommario solo documentale, ha riconosciuto che Poste – non recando il buono alcuna scadenza – avrebbe dovuto consegnare alle risparmiatrici un foglio illustrativo nel quale doveva essere indicata la fruttificazione e la scadenza del titolo. Non potendo Poste provare, in forma scritta, di aver consegnato la documentazione obbligatoria deve comunque rimborsare i buoni per avere – nella sostanza – privato i cittadini delle informazioni capaci di poter identificare l’esatta scadenza dei loro diritti. Nell’importante decisione, infatti, si legge: «Né può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un’inammissibile inversione dell’onere della prova, gravando invece su Poste l’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere». Per la famiglia dunque l’odissea è finita bene con il recupero dei risparmi faticosamente accumulati.

LA TUTELA – Confconsumatori prosegue senza sosta ogni forma di tutela dei cittadini-risparmiatori alle prese con problematiche di risparmio e anche di coloro che hanno scelto di investire in buoni postali fruttiferi.

Gli interessati possono rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori (www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/) oppure ricevere assistenza tramite lo sportello online (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).