Accade di sovente che chi viene multato per violazione del codice della strada e non ha commesso l’illecito alla guida di un veicolo per cui sia obbligatoria l’assicurazione, subisca anche le relative conseguenze sulla patente (se ne è in possesso).
Ora una sentenza di Cassazione chiarisce che la patente del multato non deve invece essere penalizzata.
La Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, con la sentenza del 4 dicembre 2023 n. 48083 ha statuito che è illegittima la revoca della patente di guida a chi si trova in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione.
Infatti, tale sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a tale fattispecie, in quanto non è mai stato introdotto l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione e neanche una particolare patente di guida per i conducenti dei suddetti veicoli.
Su queste basi, secondo la Suprema Corte, la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida è stata applicata erroneamente con riferimento all’ipotesi della guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un monopattino, per la cui guida non è appunto richiesto alcuno speciale titolo o patente di conduzione.
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc