Secondo l’avvocato generale Campos Sanchez- Bordona, un contratto di concessione può essere modificato senza indire una nuova procedura di evidenza pubblica, qualora le modifiche non siano sostanziali.
Nell’ottobre 2007 la società Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI) ha ricevuto in concessione dalla Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, mediante una convenzione unica, la gestione di tratte autostradali italiane, dell’estensione di oltre 2 800 chilometri. La scadenza è fissata a fine 2038.
In seguito al crollo del Ponte Morandi (in concessione ad ASPI) del 14 agosto 2018, evento tragico che provocò la morte di 43 persone, le autorità italiane hanno aperto un procedimento per accertare la responsabilità di ASPI per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale. Il procedimento si è concluso con la sottoscrizione di un accordo transattivo tra ASPI e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sulla base dell’accordo, le clausole della concessione sono state modificate senza indire una nuova procedura di gara.
Un’associazione di consumatori, Adbusbef, ha impugnato tale accordo e altri atti connessi dinanzi al TAR del Lazio, chiedendone l’annullamento. Il TAR del Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia i suoi dubbi sull’interpretazione della Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
La corte dovrà chiarire se sia o meno contrastante con il diritto dell’Unione l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare ed esprimersi sull’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica, e senza valutare l’affidabilità di un concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento.
Nelle sue conclusioni rese in data odierna, l’Avvocato Generale CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA ritiene che, ai sensi della direttiva, un contratto di concessione può essere modificato senza indire una nuova procedura di evidenza pubblica, qualora le modifiche apportate alle sue clausole non siano sostanziali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
In particolare, saranno le amministrazioni aggiudicatrici a stabilire se sia necessario indire una nuova procedura di evidenza pubblica, dopo aver valutato se le modifiche delle clausole sono sostanziali o meno. Nel caso di specie le modifiche riguardano, ad esempio, una ristrutturazione societaria interna e gli impegni assunti da ASPI per assicurare un aumento degli standard di sicurezza. Inoltre, la decisione presa deve consentire alle parti interessate di difendere i propri diritti e, se del caso, il controllo giurisdizionale.
Per quanto concerne la valutazione dell’affidabilità del concessionario, l’AG ritiene che la direttiva obbliga le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori a valutare l’affidabilità dei candidati, in relazione ai pertinenti motivi di esclusione, nell’ambito del processo di selezione e valutazione qualitativa di detti candidati. Tale valutazione è necessaria sia per il rilascio della concessione iniziale, sia per apportare al contratto di concessione modifiche sostanziali che richiedono una nuova evidenza pubblica.