Nel 2013, la Federazione calcistica slovacca ha escluso un consorzio, di cui faceva parte l’impresa INGSTEEL, da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per lavori di ricostruzione, ammodernamento e costruzione di 16 stadi di calcio. Il motivo dell’esclusione era che il consorzio non soddisfaceva i requisiti del bando di gara relativi, in particolare, alla sua capacità economica e finanziaria.
Dopo aver adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale al riguardo 1, la Corte suprema slovacca ha annullato tale esclusione.
Nel frattempo, la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione si è conclusa con la stipulazione di un accordo-quadro con l’unico offerente rimasto in gara. In tali circostanze, la INGSTEEL ha proposto dinanzi al Tribunale circoscrizionale di Bratislava II (Slovacchia) un ricorso per risarcimento dei danni che sostiene di aver subito conseguentemente all’esclusione del consorzio da tale procedura. Detto giudice chiede alla Corte di giustizia se la direttiva sulle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici 2 osti alla normativa o alla prassi nazionali slovacche che sembrano non ammettere la possibilità, per un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione, di essere indennizzato per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto in questione.
La Corte constata che la direttiva impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Orbene, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, la direttiva riguarda qualsiasi tipo di danno subito da tali soggetti, compreso quello derivante dalla perdita dell’opportunità di partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto. A tal riguardo la Corte ricorda che, se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento, in quanto tale, di un appalto pubblico e concretizzarsi in un lucro cessante, è altresì possibile che l’offerente che sia stato illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all’opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.
Di conseguenza, la direttiva osta a una normativa o a una prassi nazionale che non ammette per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.