Caos voli aerei. Gli indennizzi quasi sempre ottenibili

Oggi, come in diverso modo nei giorni scorsi, e come probabilmente sarà domani, il trasporto aereo sta vivendo uno dei suoi drammi annunciati, e per i quali gli addetti ai lavori hanno sempre minimizzato perché “business is business”: ritardi e cancellazioni.

Le norme perché i consumatori non siano solo pacchi postali ci sono, ma la  loro applicazione è controversa, con le compagnie aeree sempre dalla parte degli innocenti che nulla dovrebbero.

 

Oggi è in qualche modo saltato il meccanismo di gestione Microsoft in Usa e, pur se l’Europa e l’Italia non sono direttamente coinvolte, le ripercussioni ci sono.

In questi casi le compagnie aeree non si rendono disponibili agli indennizzi perché dicono che non sono problemi dovuti alla loro organizzazione… MA LA LEGGE DICE IN MODO DIVERSO perchè, a meno che non si tratti di un problema specifico legato allo specifico volo, quando i sistemi generali di controllo e organizzazione saltano, le norme e gli indennizzi previsti dalle norme europee valgono.

Per cui

Negato imbarco (overbooking), cancellazione Se non si accetta di rinunciare alla partenza in cambio di soldi, si ha diritto:

– al rimborso del prezzo del biglietto o ad un nuovo volo che stia bene al passeggero;

– assistenza: pasti e bevande e, se c’è da aspettare, albergo e trasferimenti;

– compensazione pecuniaria: 250 euro per i voli inferiori a 1.500 Km, 400 euro per i voli superiori a 1.500 km; 600 euro per i voli superiori a 3.500 km (compenso che diminuisce  del 50% se l’orario di arrivo del nuovo volo non superi rispettivamente le due, tre o quattro ore). Rimborso in contanti o altro, decide il passeggero. Compensazione non dovuta se il passeggero è stato informato almeno due settimane prima della partenza.

Ritardo del volo

I diritti sono gli stessi di overbooking e cancellazione, ma valgono per ritardi:

– di almeno due ore per i voli fino a 1500 Km

– di almeno tre ore per i voli fino a 3.500 Km

– di almeno quattro ore per i voli superiori a 3.500 Km.

Per le compensazioni pecuniarie sul ritardo del volo non c’è automatismo, ma vanno chieste e, nel caso, fare causa alla compagnia aerea (confortati da una sentenza della Corte di Giustizia europea).

Se la compagnia offre una sistemazione in una classe superiore a quella prevista dal biglietto aereo il passeggero NON e’ tenuto al pagamento di supplementi. Se si viene sistemati in una classe inferiore, invece, spetta un rimborso.

 

Qui tutte le informazioni più nel particolare: https://sosonline.aduc.it/scheda/voli+aerei+diritti+dei+passeggeri+regole_15533.php

 

 

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