ENERGIA: DAL PROSSIMO 1 GENNAIO ENTRANO IN VIGORE NOVITA’ SU MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI E TELESELLING

CLIENTE VINCOLATO SOLO DOPO AVER SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO CON FIRMA ELETTRONICA O SU SUPPORTO DUREVOLE…

Novità dal 1 gennaio 2025 in tema di bollette energetiche, contratti di fornitura stipulati telefonicamente e teleselling. Le annuncia il Codacons, che rende note le nuove misure in favore dei consumatori illustrate oggi da Area nel corso di una riunione con le associazioni dei consumatori.
Con la recente delibera 395/2024/R/com l’Autorità ha approvato disposizioni per l’adeguamento ed efficientamento del Codice di condotta commerciale con riferimento sia agli obblighi di comunicazione dei venditori in caso di modifica delle condizioni di contratto, sia al telemarketing e al teleselling.
In particolare la delibera di Arera ha apportato modifiche all’art. 13 del Codice di condotta commerciale che prevede specifici obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni di contratto, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e la chiarezza di tali comunicazioni nei confronti dei clienti finali. Dal prossimo 1 gennaio l’invio delle comunicazioni di modifica delle condizioni di contratto dovrà avvenire, oltre che in forma scritta, anche su supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, al fine di consentire la conservazione delle informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalità della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse (ad esempio comunicazione cartacea tramite posta, comunicazione elettronica come file inviato tramite e-mail o testo sul sito internet o sull’app del venditore, e in questo caso il venditore dovrà informare il cliente della presenza di tali comunicazioni, ad esempio via SMS o tramite notifica). Tra gli elementi informativi della comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali, il venditore dovrà inserire, tra l’altro, l’informazione circa l’erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 14 del Codice di condotta commerciale.
La comunicazione di variazione o di rinnovo dovrà pervenire ai clienti finali con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni; il venditore può inviare con preavviso non inferiore ad 1 mese la comunicazione di variazione unilaterale nei soli casi in cui sia prevista la riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore.
In materia di telemarketing e di teleselling con tale delibera Arera ha esplicitato nel Codice di condotta commerciale che, nel caso di contratti conclusi via telefono, il cliente finale è vincolato solo dopo aver sottoscritto l’offerta o dopo aver sottoscritto una separata accettazione riproduttiva dell’offerta. Per i documenti informatici, la sottoscrizione può avvenire con firma elettronica; in alternativa, l’offerta da parte del venditore e la sua accettazione da parte del cliente finale possono avvenire anche tramite altro supporto durevole. In tale caso, il venditore è tenuto ad acquisire preventivamente dal cliente finale il suo consenso espresso all’uso del supporto durevole per la conclusione del contratto. In ambedue i casi il consenso del cliente finale non è valido se quest’ultimo non ha confermato di aver precedentemente ricevuto il documento scritto contenente tutte le condizioni contrattuali; tale documento deve essere inviato dal venditore su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.
“Apprezziamo l’intento dell’Autorità di stabilire, attraverso le modifiche al Codice di condotta commerciale, specifici obblighi di trasparenza e completezza in capo ai venditori, e ai loro incaricati a qualunque titolo, nei rapporti commerciali con i clienti finali” – commenta il presidente Codacons, Gianluca Di Ascenzo.