Sanzioni per oltre 2 milioni complessivi a Hera e ComoCalor per prezzi eccessivi e ingiustificati nel teleriscaldamento

Sotto la lente dell’Autorità le reti di Ferrara (gestita da Hera S.p.A.) e quella di Como (gestita da ComoCalor S.p.A.). Nessuna violazione riscontrata invece nelle reti di Parma e Piacenza, gestite da Iren Energia S.p.A.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Hera S.p.A per 1.984.736 euro e ComoCalor S.p.A. per 286.600 euro per l’applicazione di prezzi eccessivamente gravosi nel settore del teleriscaldamento.

Tra maggio e giugno 2023 l’Antitrust aveva avviato tre procedimenti, riguardanti le reti di Ferrara (gestita da Hera S.p.A.), di Como (gestita da ComoCalor S.p.A.) e di Parma e Piacenza (gestite da Iren Energia S.p.A.) in cui buona parte del calore proviene da fonti diverse dal gas naturale (da combustione di rifiuti a Como, da combustione di rifiuti e da energia geotermica a Ferrara).

L’Autorità intendeva verificare se e in quale misura le tre società avessero trasferito sugli utenti delle reti di teleriscaldamento un onere eccessivo e ingiustificato, tra il 2021 e 2022, quando si era verificato un aumento dei prezzi del gas naturale. In particolare, si voleva capire se Hera, ComoCalor e Iren fossero o meno intervenute con correttivi adeguati sulle formule per determinare il prezzo del calore, basate sul “costo evitato” del riscaldamento a gas.

Al termine di complesse istruttorie, l’Autorità ha riscontrato l’applicazione di prezzi ingiustificatamente gravosi, in violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 287/90, nelle reti di Ferrara e di Como nell’anno 2022 e ha irrogato una sanzione di 1.984.736 euro nei confronti di Hera S.p.A. e di 286.600 euro nei confronti di ComoCalor S.p.A. L’Antitrust ha ritenuto che le società hanno impedito ai consumatori di beneficiare dell’uso di fonti rinnovabili disponibili a costi contenuti per produrre un bene essenziale come il calore e hanno imposto prezzi iniqui ed eccessivi rispetto ai costi (comprensivi di un equo rendimento sul capitale investito). L’Autorità non ha riscontrato invece violazioni dello stesso articolo della legge 287/90 nelle reti di Parma e Piacenza, gestite da Iren.