Borsa Erasmus +: l’importo versato a uno studente non deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito del genitore che lo ha a carico

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Uno studente croato ha ricevuto un aiuto alla mobilità a fini di istruzione nell’ambito del programma Erasmus + per il suo soggiorno in un’università in Finlandia. L’amministrazione tributaria croata ha informato sua madre che la maggiorazione della deduzione di base a carattere personale per un figlio a carico, che essa aveva sempre percepito, è stata soppressa per l’anno corrispondente. Infatti, le soglie previste dalla legislazione croata sono state superate per il fatto che suo figlio percepiva il sostegno alla mobilità nell’ambito del programma Erasmus +.
La Corte costituzionale croata, investita della controversia, si chiede se la normativa tributaria nazionale di cui trattasi sia compatibile con il diritto dell’Unione. La Corte di giustizia risponde in senso negativo.
Essa rileva anzitutto che, una volta che uno Stato membro partecipa al programma Erasmus +, esso deve vigilare affinché le modalità di assegnazione e di tassazione delle borse destinate a facilitare la mobilità dei beneficiari di tale programma non creino una restrizione ingiustificata al diritto di libera circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri.
Nel caso di specie, l’aiuto alla mobilità non era, in quanto tale, soggetto a tassazione in Croazia all’epoca dei fatti. Tuttavia, esso veniva preso in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito della madre, il che ha svantaggiato quest’ultima.
La presa in considerazione dell’aiuto alla mobilità di cui un figlio a carico ha beneficiato al fine di determinare l’importo della deduzione di base alla quale un genitore contribuente ha diritto per tale figlio, che comporti la perdita del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell’ambito del calcolo dell’imposta sul reddito, costituisce una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno.
La Corte dichiara che, in circostanze del genere, in considerazione, in particolare, dei legami economici che uniscono il figlio al genitore, non solo il figlio a carico che ha esercitato la sua libertà di circolazione, ma anche il genitore contribuente, direttamente svantaggiato dagli effetti di tale restrizione, possono far valere gli effetti di tale restrizione.
Infine, la Corte ricorda che una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno può essere giustificata alla luce del diritto dell’Unione solo se è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate. Inoltre, essa deve essere proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Segnatamente, essa deve essere idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo. Per quanto riguarda più in particolare il rispetto del principio di proporzionalità, la Corte rileva che gli aiuti finanziari nell’ambito del programma Erasmus + dovrebbero contribuire a coprire i costi supplementari che sarebbero inesistenti in assenza di tale mobilità. Di conseguenza, essi non riducono le spese dei genitori contribuenti nell’ambito del loro obbligo di mantenimento dei figli a carico né aumentano ulteriormente la capacità contributiva di detti genitori sul piano fiscale. Il trattamento fiscale di tali aiuti può comportare oneri fiscali più gravosi per tali genitori contribuenti, senza che le risorse a loro disposizione siano state aumentate per farvi fronte. Di conseguenza, la Corte afferma che la normativa nazionale di cui trattasi è persino idonea a produrre effetti inversi.