La normativa dei Paesi Bassi prevede, in particolare per i beneficiari di protezione internazionale, l’obbligo di superare, entro un certo termine, un esame di integrazione civica. In caso di insuccesso può essere inflitta un’ammenda. La Corte sottolinea l’importanza dell’acquisizione di conoscenze, in particolare linguistiche, per l’integrazione di tali persone e constata che gli Stati membri hanno, a determinate condizioni, la possibilità di rendere obbligatoria la partecipazione a programmi di integrazione civica e il superamento dei relativi esami.
A tal riguardo, la Corte sottolinea l’importanza dell’acquisizione di conoscenze tanto della lingua quanto della società dello Stato membro ospitante per favorire l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella società dello Stato membro ospitante e per facilitare il loro accesso, in particolare, al mercato del lavoro e alla formazione professionale. Peraltro, essa rileva che gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità in tale contesto. Tuttavia, si impone la necessità di tener conto delle circostanze personali e molto variabili dei beneficiari di protezione internazionale, tanto più alla luce della particolare vulnerabilità di questi ultimi, il che giustifica appunto la concessione di tale protezione.
Pertanto, devono essere prese in considerazione circostanze individuali particolari, quali l’età, il livello di istruzione, la situazione finanziaria o lo stato di salute della persona interessata. Inoltre, le conoscenze necessarie per superare un esame di integrazione civica dovrebbero essere fissate a un livello elementare, senza eccedere quanto necessario per promuovere l’integrazione e tenendo conto del fatto che le persone interessate non sono ancora insediate stabilmente nello Stato membro di cui trattasi. Infine, ogni beneficiario di protezione internazionale dovrebbe essere dispensato dall’obbligo di superare tale esame se riesce a dimostrare di essere già effettivamente integrato.
In ogni caso, il fatto di non aver superato un siffatto esame non può essere sistematicamente sanzionato con un’ammenda. Una sanzione simile potrebbe essere inflitta solo in casi eccezionali, come una mancanza accertata e persistente di volontà di integrazione. Inoltre, una siffatta ammenda non potrebbe, in nessun caso, far gravare un onere finanziario irragionevole sul beneficiario interessato, tenuto conto della sua situazione personale e familiare.
Nel caso di specie, l’ammenda prevista dalla normativa olandese si applica sistematicamente e può raggiungere 1 250 euro. Una siffatta misura appare manifestamente sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito da tale normativa.
Inoltre, il fatto di addebitare, in linea di principio, la totalità delle spese dei corsi e degli esami del programma di integrazione civica al beneficiario di protezione internazionale compromette l’obiettivo consistente nel garantire la sua effettiva integrazione nella società dello Stato membro ospitante. Tale obbligo gli impone un onere irragionevole che ostacola non solo il suo effettivo accesso al programma di integrazione civica, ma anche l’esercizio degli altri diritti e vantaggi che gli derivano dalla direttiva 2011/95.
Tuttavia, occorre tener conto delle circostanze personali molto variabili in cui si trovano i beneficiari di protezione internazionale. Un’ammenda può essere inflitta solo in casi eccezionali, come quelli che dimostrino una mancanza accertata e persistente di volontà di integrazione. Inoltre, addebitare, in linea di principio, tutte le spese dei corsi e degli esami del programma di integrazione al beneficiario di protezione internazionale costituisce un onere irragionevole.