Questa volta arriva da un giudice togato la decisione che ricalca quanto Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" sostiene sul tema assai odioso delle aree a pagamento, meglio note come “strisce blu”. Secondo il Tribunale di Roma con la sentenza 8596/11 della tredicesima sezione civile, nella causa di appello proposta da un automobilista avverso una precedente decisione di un giudice di pace che aveva respinto il ricorso avverso una sanzione amministrativa elevata per aver omesso di pagare il ticket in un’area di sosta a pagamento, la multa può essere annullata se il Comune non dimostra in sede di causa che nella zona delimitata dalle “strisce blu” sussistono particolari condizioni di traffico che legittimano l’installazione di dispositivi in grado di controllare il tempo di sosta nella zona. Nel caso di specie, anche sulla scia della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 116 del 09/01/2007, è stato accolto l’appello del trasgressore che aveva parcheggiato la propria auto senza aver ottemperato al pagamento della tariffa indicata nella zona di sosta, con il conseguente annullamento della sanzione pecuniaria di 39 euro oltre alle spese di notifica e così per un totale di 45 euro oltre alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da parte del comune di Roma rimasto contumace. La ratio della decisione dev’essere individuata nella circostanza secondo cui quando l’ente locale istituisce parcheggi custoditi oppure aree con parcometri, gestiti direttamente dall’amministrazione o meno, deve comunque provare nel corso del giudizio nel quale si dibatte sulla sosta senza titolo di pagamento, che nella stessa zona o nelle immediate vicinanze è possibile anche il posteggio libero da dispositivi di controllo come stabilisce inequivocabilmente l’articolo 7, comma 8, del codice della strada e comunque ha l’onere d’indicare il provvedimento in base al quale la strada che è stata teatro della violazione delle norme CdS risulti individuata come appartenente a un’area pedonale, alla zona a traffico limitato oppure a un’area ad alta rilevanza urbanistica con peculiari esigenze di traffico veicolare. Nel caso de quo in particolare, l’amministrazione capitolina non ha provato tali circostanze in quanto è rimasta estranea al giudizio. Ne discende, quindi, che il verbale deve essere considerato illegittimo e perciò annullato.