La direttiva sulla tutela giuridica delle banche di dati accorda a queste ultime una tutela in base al diritto d’autore se la scelta o la disposizione del contenuto costituisce una creazione intellettuale propria del loro autore. Le banche di dati possono altresì beneficiare della tutela derivante dal diritto «sui generis» qualora il conseguimento, la verifica o la presentazione del loro contenuto abbia richiesto un investimento rilevante. Nella causa principale, la società britannica Football Dataco, incaricata di tutelare i diritti acquisiti sulle partite dei campionati di calcio inglesi e scozzesi, e gli organizzatori di tali campionati accusano Yahoo! UK, Stan James (bookmaker) e Enetpulse (fornitore di informazioni sugli incontri sportivi) di aver leso i loro diritti di proprietà intellettuale sui calendari degli incontri di calcio, utilizzando questi ultimi senza corresponsione di un compenso economico. I calendari degli incontri sono elaborati seguendo una serie di regole, le cosiddette «regole d’oro». Il procedimento di elaborazione, pur essendo in parte automatizzato, richiede tuttavia attività e know-how molto significativi al fine di soddisfare, nel rispetto delle regole, le varie esigenze delle parti interessate. Il giudice nazionale, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia , ha già escluso una tutela «sui generis» per tali calendari degli incontri. Egli si interroga invece sulla possibilità che detti calendari beneficino della tutela in base al diritto d’autore. In tale contesto, ha invitato la Corte di giustizia a precisare i requisiti che devono essere soddisfatti per beneficiare di detta tutela. La Corte risponde, anzitutto, che destinataria della tutela conferita dal diritto d’autore riconosciuta dalla direttiva è la «struttura» della banca di dati, e non già il suo «contenuto». Tale tutela non si estende ai dati stessi. In tale contesto, le nozioni di «scelta» e di «disposizione», ai sensi della direttiva, riguardano, rispettivamente, la selezione e la collocazione sistematica dei dati con cui l’autore della base conferisce a quest’ultima la sua struttura. Tali nozioni non comprendono, invece, la creazione dei dati contenuti nella base stessa. Di conseguenza, l’impegno intellettuale nonché il know-how destinati alla creazione dei dati non possono essere presi in considerazione per valutare se la banca di dati che li contiene possa godere della tutela in base al diritto d’autore prevista dalla direttiva. Nel caso di specie, l’impegno intellettuale e il know-how richiesti per la creazione dei calendari riguardano la creazione dei dati stessi contenuti nella banca. Pertanto, tale impegno e tale know-how non sono comunque rilevanti ai fini della valutazione della questione se i calendari degli incontri di calcio interessati possano godere della tutela conferita dal diritto d’autore prevista dalla direttiva.
La Corte rileva poi che la nozione di «creazione dell’ingegno», requisito necessario per poter beneficiare della tutela in base al diritto d’autore, rinvia unicamente al criterio di originalità. Per quanto concerne la costituzione di una banca di dati, tale criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità, effettuando scelte libere e creative. Al contrario, tale criterio non è soddisfatto quando la costituzione della banca di dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa. Una «significativa rilevanza» attribuita ai dati dalla loro scelta o dalla loro disposizione nella banca di dati è ininfluente ai fini della valutazione dell’originalità richiesta per la tutelabilità della banca medesima in base al diritto d’autore. Del pari, il fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, a prescindere dalla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore, non giustifica, di per sé, la sua tutela in base al diritto d’autore qualora tale attività e tale know-how non esprimano alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati stessi. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce degli elementi forniti dalla Corte, se i calendari degli incontri di calcio interessati costituiscano banche di dati che soddisfino i requisiti necessari per poter godere della tutela conferita dal diritto d’autore. Tuttavia, la Corte aggiunge che le modalità di elaborazione dei calendari interessati – quali descritte dal giudice nazionale –, ove non siano associate a elementi che rappresentino originalità nella scelta o nella disposizione dei dati racchiusi nei calendari medesimi, non possono essere sufficienti per consentire loro di godere della protezione garantita dal diritto d’autore previsto dalla direttiva. Infine, considerato che la direttiva armonizza la tutela delle banche di dati conferita dal diritto d’autore, la Corte rileva che è incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che disponga una tutela in base a tale diritto a condizioni diverse da quelle previste dalla direttiva.