Il Comune non può "mettersi di traverso" alle nozze, a esempio, fra un italiano e un extracomunitario clandestino, subordinando il rilascio delle pubblicazioni matrimoniali alla presentazione del permesso di soggiorno: la Consulta ha già bocciato il restyling dell`articolo 116 Cc voluto dal "pacchetto sicurezza" che imponeva la titolarità di un documento attestante la regolare presenza dello straniero in Italia. Ha, infatti, natura discriminatoria l`ordinanza del sindaco che prescrive l`esibizione del titolo di soggiorno, anche se la disposizione non interviene direttamente sulla celebrazione del matrimonio ma sulla fase precedente delle pubblicazioni: risulta infatti impossibile tentare di reintrodurre, sia pura in maniera surrettizia, una norma dichiarata incostituzionale: è del tutto evidente che l`incombente prescritto impedirebbe comunque lo svolgimento della cerimonia.
E’ quanto emerge dall`ordinanza 488/12, pubblicata l`11 aprile dalla terza sezione civile del tribunale di Brescia, pubblicata dal sito Cassazione.net. Fiori d`arancio e confetti, quindi, anche per le coppie "miste" nel ricco Nordest. Accolto il ricorso proposto da due associazioni che lottano per i diritti civili, con particolare attenzione agli immigrati, contro l`ordinanza di un sindaco del Bresciano: il provvedimento dovrà essere revocato o rimodulato secondo i principi indicati dal giudice, che condanna l`amministrazione a pubblicare a sue spese l`ordinanza del tribunale su di un quotidiano nazionale.
Secondo la disposizione dell`amministrazione, il dipendente dovrebbe avvisare la polizia locale ogni volta che un immigrato irregolare si presenta in ufficio a chiedere le pubblicazioni di matrimonio, in modo che gli agenti possano procedere a denunciare lo straniero. Secondo il giudica la portata discriminatoria dell`ordinanza sindacale, scrive il giudice, è "piuttosto eclatante".