Carceri, Clemenza e Dignità: il senso di umanità nell’art. 27 della Costituzione

La nostra Costituzione, all’art. 27, oltre a rappresentare la circostanza che le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato, prima ancora scolpisce un principio assai importante: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. E’ quanto afferma in una nota Giuseppe Maria Meloni, presidente di Clemenza e Dignità, che aggiunge: Vediamo allora di approfondire meglio il significato di quest’ultima frase. Il senso di umanità, – osserva – in questo caso potrebbe apparire come una semplice mitigazione della crudeltà della pena, ma in realtà non è solo questo, vi è molto di più, vi è una causa a monte. Si tratta – spiega – di una situazione sentimentale ed al contempo di un approccio mentale che sono tutto il contrario dell’odio e dell’inimicizia anche nei confronti di chi ha delinquito ed è colpevole. Si tratta come di un vincolo, di un legame che unisce, in virtù del quale necessita non solo di rispettare, ma anche di sforzarsi di amare tutti gli altri uomini. Esistono – rileva – due grandi radici che storicamente hanno sostenuto lo sviluppo di questo concetto del senso di umanità. La prima radice è laica ed anche se ha avuto minor fortuna dei principi di libertà ed uguaglianza ha contribuito molto nello sviluppo delle moderne democrazie: si tratta del concetto di fraternitè proprio della rivoluzione francese. Mentre la seconda radice – conclude – è religiosa e si identifica nel Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io ho amato voi; così amatevi anche voi gli uni gli altri.