ILLEGITTIME IPOTECHE PER MENO 8MILA EURO

Una boccata d’ossigeno, dalla Cassazione, a favore dei contribuenti che hanno piccoli conti in sospeso con il fisco: per debiti inferiori agli ottomila euro, infatti, secondo le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, sono illegittime tutte le ipoteche iscritte per debiti con Equitalia, comprese quelle annotate prima del varo della legge 40 del 2010 che fissa esplicitamente il tetto minimo degli ottomila euro. In particolare, con le motivazioni della sentenza 5771, depositate il dodici aprile, e’ stata bocciata la tesi di Equitalia che sosteneva che solo a partire dell’entrata in vigore della legge 40 era stato introdotto il ‘tetto’ minimo sotto il quale non si poteva iniziare il primo atto – l’iscrizione ipotecaria, appunto – verso l’espropriazione del bene del debitore insolvente. In sostanza, secondo i supremi giudici, la norma del 2010 introduce una sorta di ‘limite’ che vale anche per il passato e che coincide con il tetto dell’espropriazione, anch’esso fissato in ottomila euro. Con il suo verdetto, la Cassazione ha liberato dall’ipoteca su due terreni, iscritta per poco piu’ di duemila euro di debito per contributi non versati per la realizzazione di opere irrigue da parte del Consorzio di bonifica ‘Alli Copanello’ negli anni 2000-2003, una azienda agricola calabrese della provincia di Catanzaro. Equitalia aveva gia’ perso i precedenti gradi di giudizio innanzi alle Commissioni tributarie regionali. La società di riscossione, senza successo, ha fatto presente alla Suprema Corte che ben due circolari della Agenzia delle Entrate, e una interrogazione parlamentare, ritenevano iscrivibili, prima della legge 40, le ipoteche anche per debiti sotto quota ottomila per i quali non esisteva alcun limite. Tanto è vero che tale tetto – ha sostenuto Equitalia – è stato appositamente introdotto dalla legge del 2010. Diverso il parere dei giudici: la legge 40, scrivono, si è limitata a ‘fissare in modo autonomo il presupposte per le future iscrizioni dell’ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente con quello minimo all’epoca previsto per l’espropriazione, non puo’ essere per cio’ solo apprezzato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il passato’. Detto fatto, e’ stato confermato l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria.