Non si può addebitare la separazione al coniuge che ha lasciato la casa familiare, laddove l`abbandono risulta motivato dalla mancata realizzazione di un`intesa sessuale "serena e appagante" con il partner. Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza 8773/12, pubblicata il 31 maggio dalla prima sezione civile e riportata dal sito Cassazione.net.
Nel caso particolare, la moglie se ne è andata di casa perché una vera e propria intesa di coppia non è stata mai raggiunta. E la veridicità delle affermazioni di lei risulta comprovata dagli otto testi sentiti in giudizio fra le persone più vicine ai coniugi, tanto da averne raccolto gli sfoghi più privati. Risultato: è esclusa ogni violazione di obbligo matrimoniale in capo alla donna. La decisione di lasciare il marito al suo destino appare determinata da una giusta causa, che è ritenuta tale da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Inutile per l`ex marito tentare di addebitare problematicità sessuali alla donna, sostenendo che la grave indisponibilità ai rapporti e "la non recettività" di lei avrebbero da sole creato la crisi di coppia: si tratta di elementi di fatto che in modo inammissibile si tenta di far rientrare nel giudizio di legittimità. Anche l`importo dell`assegno resta invariato.