Il «Passante di Mestre», aperto nel 2009 in alternativa alla «tangenziale di Mestre» (A57) e all’autostrada A27, per collegare Padova o con Belluno o con Trieste, si proponeva di decongestionare le A57 e A27.
La costruzione è stata affidata alla CAV SpA, partecipata dalla Regione Veneto e dell’ANAS (a sua volta appartenente allo Stato italiano). La concessione per la gestione scadrà il 31 dicembre 2032. Quanto derivante dall’aumento del pedaggio applicato sulla Tangenziale consente allo Stato di recuperare le somme erogate per la costruzione.
Nel 2008, l’Aiscat – ritenendo che le autorità italiane avessero affidato direttamente alla CAV la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del Passante, ha denunciato la violazione, da parte del governo italiano, delle norme UE relative all’accesso al mercato, alla concorrenza e agli aiuti di Stato.
La Commissione, escluso qualsivoglia ingiustificato vantaggio a favore della CAV, non ha dato seguito. L’AISCAT reiterava però la denuncia, sotto il profilo dell’aggiudicazione senza gara e per l’aumento dei pedaggi sulle A57 e A27.
La Commissione, con decisione del 2010, ha ritenuto soddisfatte le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte per l’aggiudicazione diretta della concessione e non ha rilevato violazione della direttiva 1999/62/CE, sulla tassazione degli autoveicoli pesanti per trasporto di merci su strada per l’uso delle infrastrutture (essendo il pedaggio versato dagli utenti direttamente alla CAV, non sembrerebbero coinvolte risorse statali). Inoltre, considerando gli obblighi imposti alla CAV, ha escluso qualsiasi vantaggio indebito in suo favore. Infine, la circostanza che il governo italiano avesse riconquistato, attraverso l’aggiudicazione della concessione alla CAV, impresa detenuta da pubblici poteri, un mercato precedentemente liberalizzato, non comportava aiuto di Stato a favore della CAV. Non ha quindi dato seguito alla denuncia.
L’AISCAT ha chiesto al Tribunale UE di annullare la decisione ed ha fatto valere che la costruzione del Passante è stata finanziata attraverso un aumento tariffario sulla Tangenziale ed ha prodotto un effetto distorsivo della concorrenza, sviando parte del traffico dalla Tangenziale al Passante.
Il Tribunale giudica il ricorso irricevibile nella parte in cui contesta che la Commissione abbia escluso che l’attribuzione diretta della concessione per il Passante costituisce un aiuto di Stato. Lo considera invece ricevibile sotto il profilo della natura di aiuto di Stato dell’aumento del pedaggio (in merito, la Commissione ha fatto valere che quanto derivante dall’aumento del pedaggio sulla Tangenziale consente allo Stato di recuperare le somme erogate per la costruzione del Passante)
Il Tribunale osserva che le somme sono riscosse dalle concessionarie che gestiscono le stazioni di esazione del pedaggio (Autovie Venete per la stazione di Venezia-Est, Autostrade per l’Italia per la stazione di Venezia-Nord e CAV per la stazione di Venezia-Padova) o in loro nome da una società di Autostrade per l’Italia, per essere successivamente trasferite alla CAV, secondo modalità che variano in funzione del mezzo di pagamento utilizzato dall’utente.
Le somme derivanti dall’aumento del pedaggio sono versate quindi alla CAV o dalla Autovie Venete e dalla Autostrade per l’Italia o dalla Telepass, quali società private. Esse circolano quindi direttamente ed esclusivamente fra società private, senza che alcun organismo pubblico ne acquisisca, nemmeno in modo temporaneo, il possesso o il controllo e non costituiscono pertanto un aiuto di Stato.
Per queste ragioni, il Tribunale respinge il ricorso dell’AISCAT.