MESSINA AL VOTO: DIRETTIVA DELLA REGIONE SICILIANA SULLE MODALITà BALLOTTAGGIO

La Regione Siciliana ha trasmesso una nota alle Prefetture interessate sulle modalità di voto nei comuni dove si svolgerà il ballottaggio per l’elezione del sindaco, in programma domenica 23 e lunedì 24. Nella direttiva si evidenzia che, secondo il comma 8 dell’art. 3 della L.R. n. 35 del 15 settembre 1997, il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto” e che, secondo il comma 1 dell’articolo 49 del D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. In merito alla validità o nullità, riconoscibilità ed univocità del voto nel turno di ballottaggio, si precisa che, considerato l’inscindibile raccordo tra il nominativo del candidato alla carica di sindaco e le risultanze elettorali riferibili alla lista o alle liste a esso collegate, si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quando l’espressione del voto stesso sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ovvero sul contrassegno di una lista collegata; nella considerazione, quindi, che la volontà effettiva dell’elettore sia comunque manifesta e sempreché il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti. Negli stessi sensi è da ritenersi valida l’espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate. Nel turno di ballottaggio, qualora, invece, l’elettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, sia su un simbolo di una lista collegata all’altro candidato alla medesima carica, è da ritenere che la volontà non si sia espressa in maniera univoca e che pertanto la scheda sia nulla. Nel turno di ballottaggio quindi, essendo la competizione limitata all’opzione tra i due candidati alla carica di sindaco, non trova alcuna applicazione la modalità di “voto disgiunto”, attivabile in occasione del primo turno di votazione, secondo la quale l’elettore può votare per un determinato candidato alla predetta carica e contemporaneamente per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale collegati ad un altro candidato sindaco.