L’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea disciplina il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione. La direttiva 2002/14 precisa tale diritto fissando alcuni requisiti minimi. In particolare, a partire da una certa soglia di lavoratori impiegati in un’impresa, devono essere eletti dei delegati del personale ovvero deve essere designato un rappresentante sindacale e creato un comitato d’impresa. La Francia ha trasposto tale direttiva prevedendo segnatamente che talune categorie di lavoratori (come gli apprendisti, i titolari di un contratto di inserimento professionale, ecc.) dovevano essere escluse dal calcolo degli effettivi dell’impresa.
L’association de médiation sociale (AMS) contesta la designazione di un rappresentante sindacale nel proprio seno per il fatto che, a causa delle esclusioni previste dalla normativa francese, i suoi effettivi non raggiungono la soglia minima prevista in Francia per la designazione dei delegati del personale. Il sig. Laboubi (rappresentante sindacale designato) nonché alcune associazioni sindacali fanno valere che l’esclusione prevista dal diritto francese non è conforme al diritto dell’Unione. A seguito del ricorso sottopostole dall’AMS, la Corte di cassazione francese si rivolge alla Corte di giustizia per sapere se l’articolo 27 della Carta, come precisato dalle disposizioni della direttiva 2002/14, possa essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare la norma nazionale di trasposizione contraria al diritto dell’Unione.
Nella sentenza odierna, la Corte conferma che le disposizioni della direttiva 2002/14 proibiscono di escludere determinate categorie di lavoratori dal calcolo degli effettivi dell’impresa. Infatti, un’esclusione siffatta ha come conseguenza di privare i lavoratori dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2002/14, togliendo a quest’ultima il suo effetto utile. La Corte esamina poi se la direttiva 2002/14 possa essere invocata dalle associazioni sindacali al fine di contestare l’inesatta trasposizione che di essa è stata fatta. A questo fine, la Corte ricorda che una direttiva produce effetto diretto in tutti i casi in cui le disposizioni pertinenti sono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise. La Corte constata che nel caso di specie tale ipotesi si realizza, in quanto la direttiva 2002/14 prescrive che gli Stati membri non possono escludere determinate categorie di lavoratori dal calcolo degli effettivi. Tuttavia, la Corte rileva che la controversia intercorre tra privati (con la conseguenza che le associazioni sindacali non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2002/14 in quanto tali nei confronti dell’AMS) e inoltre che la legge nazionale non può essere interpretata in modo conforme alla direttiva.
Sulla base di tali premesse, la Corte esamina poi se l’articolo 27 della Carta, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, possa essere invocato in una controversia intercorrente tra privati al fine di concludere che la disposizione nazionale non conforme deve essere disapplicata. Sebbene sia destinato a trovare applicazione nel procedimento di cui trattasi, la Corte rileva che l’articolo 27 della Carta, per poter produrre pienamente i propri effetti, deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale. Infatti, il divieto di escludere dal calcolo degli effettivi di un’impresa una determinata categoria di lavoratori non può essere desunto, quale norma giuridica direttamente applicabile, dal tenore letterale dell’articolo 27 della Carta. In altri termini, l’articolo 27 della Carta non è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale. La Corte ne conclude che la medesima valutazione si impone anche in caso di lettura di tale articolo in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14.
Infine, la Corte ricorda che una parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione può ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subìto.