Il Coordinatore provinciale dei Procuratori dei Cittadini di CittadinanzAttiva avv. Salvatore Vernaci ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Notizie di Stampa riportano: “Il piano è stato bocciato, con 20 astensioni (tra cui Pd e Udc), 13 voti contrari (Fi, Ncd, Dr), un solo favorevole (la capogruppo di “Cambiamo Messina)”. Orbene, il Consiglio Comunale non ha né approvato, né bocciato nulla. Gli astenuti, nell’Ordinamento degli Enti Locali, vanno computati ai fini del quorum dei presenti per essere valida la seduta, ma non vanno computati ai fini della determinazione della maggioranza dei voti (art. 84 Reg. Esec..). Se anche venissero computati fra i votanti (art. 187 OREL), poichè una proposta, messa in votazione s’intende approvata o bocciata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia la metà più uno dei presenti e votanti, il Consiglio comunale, nel caso del nuovo Piano di riequilibrio, non ha né approvato, né bocciato nulla. Per considerare bocciato il Piano di riequilibrio e, quindi, legittima la delibera, la votazione di non approvazione del Piano avrebbe dovuto riportare n. 18 voti (metà più uno dei presenti). Il Presidente del Consiglio nell’atto di proclamazione avrebbe dovuto comunicare che la proposta di delibera non ha sortito alcun esito, né positivo, né negativo, e quindi è come se l’argomento non fosse stato trattato e, pertanto, da rinviare ad altra seduta.
Andando al nocciolo del problema, perché non si è più concreti e realisti e si cerca di applicare sempre e comunque la legge?… Il D.Lgs 267/2000, e ss.mm.ii. stabilisce che, qualora, in caso di inizio di un nuovo Mandato Amministrativo e la delibera del Piano di riequilibrio risulti già presentata dalla precedente Amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei Conti di approvazione o di diniego, di cui all’articolo 243-quater, comma 3, la nuova Amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera, nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato del Sindaco. Tale relazione di inizio mandato del Sindaco doveva essere predisposta, dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Sindaco, entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Renato Accorinti è stato proclamato Sindaco il 25 giugno 2013, quindi la relazione di inizio mandato avrebbe dovuto essere approntata e sottoscritta entro il 24 settembre 2013. Invece è stata sottoscritta dal Sindaco, abbondantemente fuori termine, in data 30 novembre 2013 prot. 283093, quindi, il nuovo Piano di riequilibrio rimodulato avrebbe dovuto essere presentato ed approvato entro 60 giorni (29 gennaio 2014).- Intanto è stata emanata la legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013 n. 147), modificata dal Dl 151/2013, che, al comma 573, consente agli Amministratori, per l’esercizio 2014, di riproporre al Consiglio Comunale, entro 90 giorni, un’ulteriore ipotesi di riequilibrio, rispetto a quello precedentemente NON CONDIVISO dallo stesso, cioè “bocciato”, allorquando si possano dimostrare sopravvenuti miglioramenti finanziari. Il Comune di Messina aveva già approvato il Piano di riequilibrio 2013/2022, con delibera consiliare n.11/C del 11 febbraio 2013, con parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile e con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.- La presentazione di un nuovo Piano di riequilibrio sarebbe stato consentito, per legge, qualora l’Amministrazione comunale si fosse trovata di fronte ad un Piano di riequilibrio “bocciato” dal Consiglio Comunale o nel caso non fosse ancora intervenuta la delibera della Corte dei Conti di approvazione o di diniego del Piano approvato con delibera n. 11/C. ed, in tal caso, a condizione però che si possano dimostrare che siano “sopravvenuti miglioramenti finanziari”.-
Eppoi, perché fare tutto in fretta e furia?… Il termine di 60 giorni per presentare il Piano di riequilibrio rimodulato , non è un termine perentorio. “ I termini stabiliti per il compimento di atti di un procedimento amministrativo hanno generalmente carattere ordinatorio, salvo che non siano dichiarati perentori dalla legge, ovvero che, dalla loro inosservanza, derivi una decadenza (T.A.R. Lazio, sez. I, n. 1723 del 10/11/1997)”. Perché allora non cercare di fare le cose bene, con calma e ponderazione? Comunque sia il Comune di Messina ha in atto un Piano di riequilibrio, approvato con delibera Consiliare n. 11/C del 11.02.2013, mai revocata e/o annullata.”