La sig.ra Bouchra Al Assad è la sorella del sig. Bashar Al Assad, presidente della Repubblica Araba di Siria, ed è stata coniugata con il sig.Asif Shawkat, vice capo di stato maggiore del regime siriano, fino al decesso dello stesso. Nell’ambito delle misure restrittive adottate nei confronti della Siria, il Consiglio ha ritenuto che la sig.ra Al Assad, date le strette relazioni personali e la relazione finanziaria indissociabile con il presidente siriano e con altre figure centrali del regime siriano, tragga vantaggio da tale regime e sia ad esso associata. Il Consiglio ha dunque inserito il suo nome nell’elenco delle persone interessate dalle misure restrittive, cosicché i capitali che essa possiede nell’Unione sono stati congelati e le è stato vietato l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri dell’Unione. La sig.ra Al Assad chiede l’annullamento degli atti concernenti il suo inserimento nell’elenco.
Con la sentenza odierna, il Tribunale respinge tale domanda.
Il Tribunale constata anzitutto che il Consiglio ha ottemperato all’obbligo di motivazione cui è tenuto. La motivazione fornita dal Consiglio (legami personali e familiari con il regime siriano) è infatti sufficiente per comprendere la ragione alla base dell’inserimento della sig.ra Al Assad nell’elenco delle persone interessate dalle misure restrittive.
Il Tribunale rileva poi che, nell’adottare le misure restrittive, il Consiglio non ha violato né i diritti della difesa né il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Al Assad. Infatti, successivamente al suo inserimento nell’elenco, la sig.ra Al Assad è stata informata riguardo ai motivi dell’indicazione del suo nome ed è stata invitata a presentare le proprie osservazioni. La circostanza che tale comunicazione sia avvenuta dopo il primo inserimento nell’elenco non può essere considerata, di per sé, quale violazione dei diritti della difesa. La previa comunicazione dei motivi potrebbe compromettere l’efficacia delle misure di congelamento che devono invece essere dotate di un effetto sorpresa e applicarsi con effetto immediato. Pertanto, il Consiglio non era tenuto a sentire la sig.ra Al Assad anteriormente al suo primo inserimento e neppure prima dell’adozione degli atti successivi (giacché in tali atti il Consiglio non aveva accolto alcun elemento nuovo). Infine, il Tribunale rileva che la sig.ra Assad ha avuto l’occasione nel corso di più mesi di contestare gli elementi a giustificazione del suo inserimento e del suo mantenimento nell’elenco. Il Tribunale constata inoltre che il Consiglio ha potuto legittimamente presumere che le persone i cui legami con taluni membri del regime siriano risultano provati sostengano il regime o ne traggano vantaggio e vi siano dunque associate. È quanto avviene nel caso della sig.ra Al Assad, nonostante il decesso del suo coniuge e il carattere troppo vago del riferimento operato dal Consiglio alle sue relazioni con «altre figure centrali del regime siriano». Infatti, secondo il Tribunale, il solo fatto che la sig.ra Al Assad sia la sorella del presidente siriano è sufficiente affinché il Consiglio possa ritenerla legata ai dirigenti della Siria, tanto più che l’esistenza in tale paese di una tradizione di gestione familiare del potere è un fatto notorio del quale il Consiglio poteva tenere conto. A tale proposito il Tribunale constata che se le misure restrittive avessero riguardato soltanto i dirigenti del regime siriano, gli obiettivi perseguiti dal Consiglio avrebbero potuto essere vanificati, dal momento che detti dirigenti potrebbero facilmente eludere le suddette misure attraverso i loro congiunti. Il Tribunale rileva altresì che il Consiglio ha prodotto estratti di siti Internet che dimostrano il ruolo politico della sig.ra Al Assad, circostanza questa che conferma la sua associazione al regime siriano. Il Tribunale respinge gli argomenti della sig.ra Al Assad in base ai quali, essendo casalinga, essa non svolge alcuna funzione pubblica o economica e che i suoi figli frequentano ora le scuole negli Emirati Arabi Uniti. Al riguardo il Tribunale rileva che la circostanza che i figli della sig.ra Al Assad frequentino le scuole negli Emirati Arabi Uniti non è sufficiente per far ritenere che la stessa si sia dissociata dal regime siriano e sia dovuta fuggire dal paese. Invero, l’eventuale cambiamento di residenza della sig.ra Al Assad può trovare una spiegazione in numerose altre ragioni, quali l’insicurezza crescente in Siria.
Infine, il Tribunale riconosce che le misure restrittive limitano il diritto di proprietà della sig.ra Al Assad e pregiudicano la sua vita privata, dal momento che essa non può godere liberamente dei propri beni e che la sua libertà di movimento è limitata. Tuttavia, data la fondamentale importanza della tutela delle popolazioni civili in Siria e le deroghe previste dalle decisioni impugnate (riesame periodico della decisione da parte del Consiglio), il Tribunale dichiara che le restrizioni non sono sproporzionate.