Tribunale conferma il divieto nei confronti della ABN Amro di procedere ad acquisizioni

La ABN Amro Group N.V. («ABN Amro») è un istituto finanziario con sede sociale ad Amsterdam (Paesi Bassi). Essa detiene il 100% delle quote della ABN Amro Bank NV, le cui attività si articolano su due principali settori di clientela: la banca di sportello e di gestione del patrimonio, da un lato, e la banca commerciale e di affari, dall’altro. L’attuale struttura della ABN Amro risulta da un accordo concluso nel 2007 tra le società Fortis SA/NV, Royal Bank of Scotland e Banco de Santander. Tale accordo era volto all’acquisizione e alla scissione in più parti della ex società madre, la ABN Amro Holding. Tenuto conto della crisi finanziaria e dell’incertezza con riguardo alla durevole reddittività della Fortis nell’autunno del 2008, lo Stato olandese ha acquisito la Fortis Bank Nederland (FBN), filiale olandese della Fortis, nonché talune unità commerciali della ABN Amro Holding (tra cui la ABN Amro N). Lo Stato olandese ha deciso di procedere ad una fusione tra la FBN e la ABN Amro N per creare una nuova entità giuridica, la ABN Amro. Tali acquisizioni, al pari delle operazioni di ricapitalizzazione effettuate dallo Stato olandese a favore della ABN Amro, sono state oggetto di procedura d’esame da parte della Commissione. A tal riguardo, nel corso degli anni 2010 e 2011 si sono svolti vari scambi ed incontri tra lo Stato olandese, la ABN Amro e la Commissione, segnatamente in merito alla portata ed alla durata del divieto nei confronti della ABN Amro di procedere ad acquisizioni. La Commissione ha ritenuto tale misura necessaria affinché l’aiuto concesso alla ABN Amro potesse essere considerato compatibile con il mercato interno. Non essendosi potuto raggiungere alcun accordo quanto alle modalità di tale divieto, la Commissione ha adottato, il 5 aprile 2011, una decisione in forma condizionale. In tale decisione la Commissione ha concluso che la ABN Amro ha ricevuto un aiuto di Stato sotto forma di aiuto alla ricapitalizzazione da 4,2 a 5,45 miliardi di euro, nonché un aiuto di tesoreria pari a 71,7 miliardi di euro. Tuttavia, la Commissione ha riconosciuto la conformità condizionale dei piani di ristrutturazione con riguardo alla comunicazione sulle ristrutturazioni bancarie. La decisione contiene il divieto di procedere ad acquisizione per il periodo di tre anni, ad esclusione, tuttavia, dell’acquisizione di taluni tipi e di determinate dimensioni minime. Tale divieto è esteso a cinque anni nel caso in cui lo Stato olandese continui a detenere oltre il 50% della ABN Amro alla scadenza del terzo anno. Avverso tale decisione la ABN Amro ha proposto ricorso, contestando la portata e la durata del divieto contenuto nella decisione controversa. In tale contesto, la ABN Amro deduce, sostanzialmente, che l’aiuto accordatole non implica distorsioni della concorrenza, non essendo stato reso necessario dall’assunzione di rischi eccessivi. A parere della ABN Amro, alla luce di tale circostanza, la portata del divieto appare eccessivamente ampia, tenuto conto che le viene fatto divieto di controllare oltre il 5% di qualsivoglia impresa e che le eccezioni sono formulate in termini limitativi. Nella sentenza odierna, il Tribunale ricorda anzitutto che il potere discrezionale della Commissione per quanto attiene alle condizioni che devono sussistere per poter dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto volto a porre rimedio a un grave inconveniente per l’economia di uno Stato membro. Il Tribunale ricorda parimenti che una misura comportamentale imposta in tale contesto non può essere valutata isolatamente. Inoltre, il Tribunale conferma la tesi della Commissione secondo cui le acquisizioni devono essere volte a garantire la reddittività del soggetto beneficiario dell’aiuto, il che implica che qualsiasi acquisizione finanziata per mezzo di un aiuto di Stato che non sia strettamente necessaria per garantire il ripristino della reddittività della società beneficiaria viola il principio in virtù del quale l’aiuto dev’essere limitato al minimo necessario. Infatti, l’obiettivo è di fare in modo che i fondi della banca beneficiaria vengano utilizzati ai fini del rimborso dell’aiuto prima di qualsiasi nuova acquisizione. Conseguentemente, il Tribunale conclude che, nelle circostanze della specie, il divieto di procedere ad acquisizione sotto forma di assunzione di partecipazioni del 5% o oltre in imprese di qualsivoglia settore risulta conforme ai principi contenuti nelle varie comunicazioni della Commissione, segnatamente quella sulle ristrutturazioni. Il Tribunale ritiene che le stesse considerazioni valgano per la durata del divieto. Quest’ultimo deve restare i vigore quantomeno per tre anni a decorrere dalla data di adozione della decisione impugnata ovvero sino al momento in cui la quota detenuta dallo Stato olandese scenda al di sotto del 50%, cessando tuttavia di applicarsi al più tardi decorsi cinque anni dalla data di adozione della decisione impugnata. La ABN Amro ha tuttavia sostenuto che il TFUE vieti alla Commissione di adottare una decisione fondata sul carattere pubblico o privato della proprietà di un’impresa. Il Tribunale ricorda, a tal riguardo, che la decisione impugnata non assimila la proprietà dello Stato ad un aiuto di Stato ed individua una ragione oggettiva per la quale la detenzione maggioritaria della banca da parte dello Stato è utilizzata quale elemento di riferimento, ragion per cui non si può parlare di una discriminazione nei confronti della proprietà statale. Il Tribunale rileva, peraltro, che, nelle particolari circostanze della specie, la Commissione ha potuto legittimamente ritenere che il vantaggio derivato dall’aiuto cesserà nel momento in cui lo Stato olandese non sarà più detentore di partecipazioni maggioritarie nella ABN Amro. Parimenti, la Commissione ha potuto legittimamente tener conto, nella definizione della durata massima del divieto, inter alia, della strategia dello Stato olandese per uscire dal capitale della ABN Amro (strategia presentata alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Infine, respingendo parimenti gli argomenti dedotti dalla ABN Amro relativi al difetto di motivazione ed alla violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di corretta amministrazione, il Tribunale ha respinto il ricorso in toto.