
Il sottoscritto Antonino Carreri, premesso che:
la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce all’art.1 che la Repubblica:
– garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
– previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
– persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona disabile;
– predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona disabile;
considerato che:
– all’art. 5 comma m si afferma, quale diritto della persona disabile, al fine di promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale, la possibilità di attivare i servizi previsti dalla stessa legge;
– all’art.12 comma 3 viene ribadito che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
– all’art. 13 comma 3 viene espressamente citato l’obbligo, per gli enti locali, di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di garantire attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
considerato inoltre che:
il comune di Messina tra i servizi erogati non fornisce il supporto di “assistenti alla
comunicazione” che il legislatore, proprio all’art. 13 comma 3, individua come figure essenziali a tal punto da prevederne l’obbligo;
tutto ciò premesso e considerato,
interroga il sig. Sindaco per sapere:
se non intenda intervenire al fine di sollecitare l’Assessorato e il Dipartimento ai Servizi Sociali alla verifica delle attuali condizioni di “assistenza alla comunicazione personale” fornita ai diversi soggetti, presenti in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
se non intenda intervenire allo scopo di determinare l’introduzione della figura di “assistente alla comunicazione” tra i servizi forniti dall’ente locale.