TASI E IMU. Niente interessi e sanzioni per chi sbaglia Ora è ufficiale

In un primo momento era stato il sottosegretario all’Economia Zanetti a spiegare, nell’ambito di un’interrogazione parlamentare, che non ci sarebbero stati interessi o sanzioni in caso di ritardi o errori nel pagamento della prima rata della Tasi in occasione del primo termine utile, ovvero il 16 giugno; la maggior parte dei Comuni italiani, infatti, dovrà effettuare il pagamento entro il 16 ottobre, non avendo fatto in tempo a deliberare le aliquote di propria pertinenza entro il termine stabilito del 23 maggio. Ora, l’assenza di penalità viene sancita anche da un documento ufficiale del Dipartimento finanze del ministero dell’Economia, la risoluzione 1/DF. “L’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi – si legge nel testo – in questo caso sarebbe giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo (…), sia alla determinazione stessa del tributo”.

Il Ministero, dunque, ha riconosciuto come tali circostanze abbiano creato non poche difficoltà dal punto di vista applicativo, organizzativo e ai Caf. Quanto stabilito ha origine in una norma dello Statuto del contribuente, secondo cui non possono essere irrogate sanzioni o chiesti interessi accessori moratori laddove il contribuente ”si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria”, nonostante queste siano state successivamente modificate dall’amministrazione stessa” e neppure nel caso in cui il comportamento del cittadino dipenda da errori o ritardi delle istituzioni amministrative. Le stesse considerazioni vanno fatte in merito all’Imu, il cui pagamento è fortemente condizionato – come il ministero ha riconosciuto – dai calcoli sulla Tasi.