La Direttiva dell’Unione Europea 2001/29/CE si occupa di declinare il diritto d’autore (verso la cui tutela l’UE è fortemente protesa) nella Società dell’Informazione, in primis, in Internet.
Essa tratta tre importanti argomenti: il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione e il diritto di distribuzione delle opere d’ingegno. Il primo diritto consiste nel riservare agli autori, registi, interpreti ecc… la potestà esclusiva di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, totale o parziale. Il secondo diritto consiste nell’esclusiva potestà di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle proprie opere, compresa la messa a disposizione delle stesse in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Il terzo diritto prevede, a favore degli autori, la potestà esclusiva di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie.
Recentemente la Corte di Giustizia UE si è trovata a sentenziare su aspetti connessi al diritto d’autore tutelato dalla direttiva citata, dovendo decidere se ed in che limiti il copyright venga violato nel quotidiano utilizzo di internet. In particolare, nel caso Goteborg – Posten, la Corte aveva dovuto prendere posizione in merito ai link apposti nei siti, con cui si rinvia ad altra pagina contenente materiale protetto da copyright. Il Gotenborg Posten è un giornale svedese contenente sul proprio sito link che rinviano ad altre testate. Citato in giudizio per violazione dei diritti d’autore, ha sottoposto alla Corte il seguente quesito: può un contenuto “già comunicato al pubblico” da parte degli stessi autori, costituire una violazione del “diritto esclusivo di comunicazione ” protetto dalla Direttiva su citata?
La Corte, e per fortuna, ha “salvato” i link ritenendoli in linea con il diritto europeo. Si tratta, infatti di comunicazione, non già a pubblico “nuovo” o diverso rispetto a quello preso in considerazione dagli stessi autori dell’oggetto linkato, bensì del medesimo pubblico da questi ultimi scelto.
Oggi si legge di un’altra recentissima pronuncia della Corte di Giustizia che, in linea con quanto accaduto nel caso Goteborg – Posten, “salva” l’incorporazione di video protetti da copyright, ossia la cosiddetta embending o videosharing. Il caso è quello di una società tedesca BestWater International che, per ragioni di pubblicità comparativa, si era vista riprodurre sul sito di una società concorrente, i propri video commerciali, già pubblici perché pubblicati su internet. Anche questa volta la Corte non ha ritenuto sussistere alcuna violazione del diritto di autore perché incorporare un video già pubblico perché pubblicamente accessibile da altro sito non costituisce una “comunicazione al pubblico” nei termini tutelati dalla Direttiva su citata. Non vi sarebbe infatti alcun “nuovo pubblico” né l’utilizzo di alcun diverso e nuovo mezzo tecnologico rispetto a quello scelto ed utilizzato nella comunicazione originaria.
Due pronunce importanti per la Rete. Che, travolta dalle “guerre” – per carità legittime – fra concorrenti, ha fugato la possibilità di subire un’enorme restrizione.
Claudia Moretti, legale Aduc