L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accettato e reso obbligatori gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazione S.p.A. in ordine agli accordi integrativi stipulati con alcuni rivenditori multibrand. Questi accordi prevedevano alcune condizioni di maggior favore, sotto forma di premi aggiuntivi, extra sconti o incentivazioni extra contrattuali di altra natura, a condizione – fra l’altro – di mantenere inalterata l’offerta competitiva all’interno del singolo punto vendita. I due operatori si erano riservati anche la facoltà di risolvere gli accordi, o di non erogare gli incentivi previsti, nel caso in cui il dealer avesse commercializzato prodotti o servizi di società concorrenti, fatti salvi i rapporti già in essere con altri operatori al momento della sottoscrizione dell’accordo.
In particolare, Wind si è impegnata a modificare la clausola in modo tale da circoscriverne la portata soltanto ai casi in cui i dealer interessati si trovino a commercializzare prodotti o servizi dei concorrenti, non ancora serviti dal punto vendita, dotati di una quota di mercato, nella spesa finale per clientela nella telefonia mobile, superiore a quella di Wind. In altri termini, la società utilizzerà per cinque anni un testo della clausola riformulato, in modo da rendere esplicito e inequivocabile il fatto che tale calusola non sarà applicabile, né applicata, se il punto vendita inizierà a commercializzare prodotti o servizi di operatori che detengono nella telefonia mobile una quota di mercato inferiore rispetto a quella di Wind, siano che si tratti di operatori mobili virtuali (Mobile Virtual Network Operators – MVNO), sia che si tratti di operatori infrastrutturati (Mobile Network Operators – MNO), già presenti o nuovi entranti nel mercato.
Telecom, dal suo canto, si è impegnata a non inserire per tre anni nei contratti con i propri distributori clausole che le attribuiscano la facoltà di risolvere accordi che prevedano incentivazioni aggiuntive nel caso in cui il dealer multibrand inizi la commercializzazione di prodotti o servizi di operatori di telefonia mobile concorrenti ulteriori rispetto a quelli già commercializzati al momento della sottoscrizione dell’accordo contenente l’incentivazione aggiuntiva.
Mediante la modifica di queste clausole sarà possibile per gli operatori di minori dimensioni e per i nuovi entranti avere accesso alla rete distributiva multibrand già contrattualizzata da Telecom e da Wind: ciò consentirà di ridurre le barriere all’accesso ai mercati dei prodotti e servizi di telefonia mobile.