Tributi e imposte non pagate. Le novità del ravvedimento operoso dal 1 gennaio

Il nostro Governo sta cercando di rendere più appetibili le regolarizzazioni spontanee delle violazioni di mancato o insufficiente pagamento di imposte e tributi, il cosiddetto “ravvedimento operoso” tramite il quale si può fruire di sanzioni ridotte. Una delle grosse novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 è senz’altro l’eliminazione dei vincoli temporali per regolarizzare gli errori e l’introduzione di sanzioni ridotte maggiormente diversificate rispetto al momento in cui ci si regolarizza. Più precisamente l’eliminazione del limite temporale entro cui ci si può regolarizzare riguarda tutti i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate (imposte sui redditi, iva, imposta di registro etc.) i cui mancati o insufficienti pagamenti possono essere regolarizzati sempre, anche dopo due anni dalla scadenza e anche se è già iniziata un’attività di ispezione tributaria (a meno che non sia già stato notificato un atto di liquidazione o accertamento anche a seguito di controlli automatici o formali art.36-bis e 36 ter Dpr 600/73). Per questi tributi dal 1/1/2015 si aggiungono infatti ai classici termini di regolarizzazione (30 giorni con sanzione ridotta ad 1/10 oppure un anno con sanzione ridotta ad 1/8) anche la possibilità di regolarizzarsi entro due anni (sanzione ridotta ad 1/7) oppure oltre (sanzione ridotta a 1/6).
Anche nel caso in cui un’eventuale visita fiscale si concluda con la consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) il contribuente potrà “chiudere la partita” pagando una sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, con eccezione delle violazioni agli obblighi strumentali iva (scontrini fiscali, ricevute fiscali, documenti di trasporto, installazione misuratori fiscali). In pratica il ravvedimento può sostituire la classica “adesione al processo verbale di constatazione”, ancora fruibile per tutto il 2015, che consente allo stesso modo il pagamento di sanzioni ridotte, c’è da dirlo, più favorevoli. Negli altri casi, ovvero per tributi non di competenza dell’Agenzia delle entrate (tributi locali, bollo auto, etc.) la regolarizzazione continua a potersi fare entro massimo un anno ma viene introdotto, oltre a quello di 30 giorni dalla scadenza, un ulteriore termine di 90 giorni con pagamento di sanzione ridotta ad 1/9. Questo nuovo termine intermedio è applicabile anche ai tributi dell’Agenzia delle entrate già detti. Le nuove disposizioni specificano anche che la regolarizzazione (pagamento sanzione ridotta e interessi) non impedisce l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo e accertamento che l’Amministrazione potrebbe aver attivato. Un’ultima precisazione: l’eliminazione del limite temporale non vale in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, che rimane regolarizzabile entro tre mesi. Si ricorda anche che il ravvedimento operoso prevede, oltre al pagamento delle sanzioni ridotte, il pagamento degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza mancata fino al giorno di regolarizzazione. Il tasso di interesse legale vigente dal 1/1/2015 è lo 0,50%.

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo