Vicenza e Veneto Banca, possibili vie di fuga dei soci

La recente decisione della Popolare di Vicenza e della Veneto banca di svalutare le azioni di circa il 23% portando il loro valore da 62,5 a 48 euro nel primo caso e da 39,5 a 30,5 nel secondo, ha creato non pochi mal di pancia agli azionisti. In buona sostanza gli azionisti non solo non possono liquidare le proprie posizioni perché i titoli sono assolutamente e dichiaratamente illiquidi (non sono quotati sul mercato), ma vedono anche ridurre il loro valore per effetto delle decisioni dell’assemblea. La decisione di svalutare è arrivata per effetto dei risultati del comprehensive assestment avviato dalla BCE a settembre 2013 per riflettere il perdurare della crisi economica. Premesso che chi investe in azioni, di qualunque società, si accolla il rischio che in seguito a particolari circostanze di mercato possa andare incontro alla perdita anche totale dell’investimento fatto, nel caso delle azioni della Pop. di Vicenza e di Veneto Banca vi sono dei punti oscuri che potrebbero offrire una via di fuga ai soci, anche alla luce di un recente pronunciamento dell’Ombundsman bancario sul caso della Carife che è stata condannata a restituire l’intero importo investito a un azionista perché aveva violato la comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.

Esiste anche una sentenza della corte di appello di Torino, la n. 2444/13 che, in tema di azioni illiquide, converge sulla posizione espressa dall’Ombudsman. I giudici hanno stabilito che la dichiarazione dell’investitore con cui si dà atto della presa visione del prospetto informativo e del documento integrativo dell’investimento, forniti in sede di collocamento, non è sufficiente alla banca a dimostrare di aver adeguatamente informato il cliente delle caratteristiche e i rischi del prodotto finanziario. In conclusione la banca deve comunque dimostrare di aver fornito le avvertenze che sono riportate nel prospetto informativo e non basta la dichiarazione sottoscritta dal cliente di averlo ricevuto e letto. La comunicazione Consob sui titoli illiquidi pone un forte accento sul dovere di informazione al cliente sia “trasparenza ex ante” che “ex post” e soprattutto con “evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione”. In ogni caso le posizioni devono essere valutate caso per caso, a tal proposito l’Aduc si rende disponibile ad una valutazione delle posizioni sulla base della documentazione contrattuale.

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Roberto Cappiello, consulente e pianificatore finanziario, consulente Aduc