AGENZIA ENTRATE RISPOSTA A INTERROGAZIONE

Si sospetta da più parti che i vertici del MEF abbiano in animo di aggirare la Sentenza n.37/2015 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’affidamento di incarichi dirigenziali fuori dal quadro normativo di riferimento, e cioè mediante regolari procedure concorsuali. Val bene ricordare che la sentenza de qua si è abbattuta come una scure sull’Agenzia delle Entrate che ha dovuto-ipso facto-cancellare tutti gli incarichi dichiarati illegittimi, di fatto incorrendo in un pericoloso stato decozionale. Va anche detto però che l’insorgere di devastanti conseguenze non è sfuggito all’attenzione del Giudice delle Leggi che ha indicato il rimedio immediato da adottare, individuandolo nell’istituto della reggenza, previsto e disciplinato dall’art. 20 del decreto presidenziale 8.5.1987 n.266, e con esclusione del ricorso all’affidamento di mansioni superiori, possibile solo nei confronti del Personale livellato, e non anche per quello appartenente alle aree funzionali. Tale essendo il percorso indicato dalla Consulta, non vi è dubbio che ogni altra soluzione ne risulterebbe in contrasto e favorirebbe soltanto la prosecuzione del contenzioso, inutile e dannoso per l’A.F. Di qui la interrogazione parlamentare in opposizione al criterio delle deleghe di firma che l’Agenzia delle Entrate starebbe o vorrebbe adottare. La risposta ministeriale alla interrogazione è non attinente e svicolante, oltre che non in linea con il dictum della Corte.Il Ministro (rectius chi per esso) risponde agli interroganti de relato, ovvero riferisce quanto chiosato dall’Agenzia delle Entrate secondo cui l’art.20 del dpr 266/1987 sarebbe stato implicitamente superato dal dlgs.n.165/2001-art.69. L’assunto appare di vistosa miopia giuridica. Non è infatti pensabile che il legislatore del 2001 possa avere abrogato in via tacita una norma di peculiare importanza, senza indicare vie d’uscita alternative. Vero è che l’art.69-n.3 del dlgs165/2001 individua nel Personale del ruolo a esaurimento i destinatari delle funzioni vicarie del dirigente e di direzione di uffici di particolare rilevanza, ma il legislatore del 2001,mentre sapeva che il dlgs n.29/1993 soppresse il ruolo a esaurimento, al tempo stesso ignorava che quel ruolo non era popolato da imberbi giovincelli, ma, già sfoltito dal tempo, conteneva ormai soggetti prossimi alla pensione. Quattordici anni sono trascorsi dal 2001 e l’Agenzia delle Entrate non può non sapere che il ruolo a esaurimento è oggidì soltanto un ricordo del passato.Tale essendo la situazione di fatto,ed essendo preclusa ogni altra soluzione diversa dal ricorso all’istituto della reggenza, è conseguenziale che l’unica fonte di attingimento debba essere la IX^q.f. ove sono reperibili funzionari di rango direttivo i cui compiti di istituto ben consentono che l’Agenzia delle Entrate gestisca al meglio l’emergenza che essa stessa ha prodotto. In ordine alle considerazioni svolte non appare superfluo un chiarimento ministeriale.

Pietro Paolo Boiano