I più attenti avranno notato pubblicità ed avvisi informativi relativi alla cosiddetta “Bolletta 2.0” in arrivo nel 2016 per i consumi di energia elettrica e gas, una “rivoluzione della bolletta” per citare le parole dell’Autorità per l’energia e il gas che l’ha strutturata, ovvero “un solo foglio che contiene tutti gli elementi essenziali di spesa e fornitura ben evidenziati in un format più semplice e snello”.
Diciamo subito che al di là degli annunci le novità sono più formali ed estetiche che sostanziali, con l’obiettivo -che ci auguriamo venga raggiunto con successo- di rendere la bolletta più chiara e leggibile.
La bolletta diventa quindi senz’altro più sintetica, con raggruppamento in un’unica pagina di tutte le voci essenziali. Per dare un’idea delle novità si devono distinguere i casi dei clienti del servizio di maggior tutela (con tariffe e altri aspetti fissati dall’Autorità garante) da quelli di chi è passato al mercato libero.
Servizio di maggior tutela
Nella nuova bolletta sintetica devono essere distinte:
– la voce “spesa per la materia energia/gas naturale” che conterrà tutti i costi relativi al servizio di vendita (energia o gas fruiti);
– la voce “spesa per il trasporto e la gestione del contatore” che conterrà tutti i costi relativi ai servizi di rete (trasporto, distribuzione e misura, tariffe D2 e D3);
– la voce “spesa per oneri di sistema” che riguarda spese di vario genere che in generale incidono di oltre il 22% sulla spesa finale del cliente tipo di maggior tutela (incentivi alle fonti rinnovabili e alle imprese a forte consumo di energia, i fondi per la messa in sicurezza delle centrali nucleari, etc).
Gli eventuali ricalcoli (conguagli, correzioni di errori, etc.) devono essere evidenziati in un’apposita sezione, così come l’eventuale bonus sociale di cui abbia diritto l’utente.
Mercato libero
I venditori del mercato libero possono decidere autonomamente come strutturare la bolletta purché facciano in modo che risultino separate le voci relative a:
– spese per il trasporto e la gestione del contatore e per gli oneri di sistema, distinte o meno tra loro;
– ricalcoli relativi a conguagli o correzioni;
– partite delle quali va specificata la natura (per es.indennizzi);
– eventuale bonus sociale.
I venditori del mercato libero possono inserire in bolletta anche informazioni ulteriori rispetto a quelle minime, anche di carattere commerciale (pubblicità, promozioni), in sezioni distinte, purché riferite all’offerta sottoscritta o ad offerte relative allo stesso settore.
In ambedue i casi in bolletta devono esserci anche il “costo medio unitario della bolletta” ottenuto dal rapporto tra il totale comprensivo di imposte e i consumi fatturati, e il “costo medio unitario della sola spesa per la materia energia/gas naturale”, ovvero il rapporto tra la voce di spesa “per la materia energia/gas naturale” e i consumi fatturati. Per le utenze elettriche il primo dato rappresenta il “costo medio unitario del kilowattora/standard metro cubo” .
Almeno una volta all’anno la bolletta dovrà riportare il dettaglio del consumo degli ultimi 12 mesi eventualmente diviso in fasce orarie e con un’indicazione possibilmente grafica (di facile lettura) e le informazioni sul mix energetico di fonti utilizzate. Con la stessa cadenza devono essere riportate la data di attivazione della fornitura e -per le utenze elettriche- la tensione di alimentazione. I venditori del mercato libero devono indicare la data di attivazione nella prima bolletta e in quella di prima applicazione di nuove condizioni economiche anche la data a partire dalla quale le stesse decorrono.
Chi volesse il dettaglio delle voci di spesa dovrà chiederlo al proprio venditore, oppure accedervi attraverso il sito dello stesso (se fosse stato predisposto un sistema di accesso ad aree web personalizzate).
Rimane invariata la presenza dei dati fiscali (numero e data fattura, scadenza, modalità e termini di pagamento, iva, accise, addizionali, etc.), dei dati relativi alla fornitura (codici del punto di consegna, caratteristiche economiche e tecniche dell’utenza, etc.) e dei recapiti per fruire del servizio guasti e/o pronto intervento e per la presentazione di reclami scritti o richieste di informazioni.
Per i clienti in maggior tutela che abbiano scelto il pagamento con domiciliazione bancaria (o postale o su carta di credito) sarà emessa la bolletta digitale con possibilità di richiedere quella tradizionale cartacea. In particolare il venditore dovrà inviare ai clienti domiciliati una proposta in tal senso che si considera accettata per silenzio/assenso decorsi 60 giorni dalla stessa. Chi accetta l’invio digitale fruirà di uno sconto annuo di 6 euro per le utenze energetiche e 5,40 euro per quelle del gas (2). Per i clienti del mercato libero le modalità di fatturazione sono quelle previste dal contratto.
Ogni venditore dovrà pubblicare sul proprio sito una guida alla lettura contenente una descrizione completa delle singole voci. Una GUIDA interattiva alla lettura della bolletta sarà pubblicata anche sul sito del Garante, unitamente al modello di bolletta sintetica per i clienti del servizio di maggior tutela, ambedue attualmente ancora in fase di elaborazione da parte dell’Autorità.
Si ricorda anche che da Luglio 2016 la bolletta elettrica della casa di residenza anagrafica conterrà le prime sei rate del CANONE RAI che dal nuovo anno sarà di 100 euro. Si veda per chiarimenti questo articolo: http://www.aduc.it/articolo/canone+rai+bolletta+rivoluzione+non+proprio_23761.php
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo