LA SOTTOSCRITTA ANTONELLA RUSSO, NELLA QUALITA’ DI CONSIGLIERE COMUNALE,
PREMESSO CHE
-Il Sindaco del Comune di Messina, a seguito di procedura selettiva pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 TUEL per dirigenti comunali, con propri decreti del 24.12.2015 n. 71 e del 29.12.2015 n. 74 ha dato incarico rispettivamente al dott. Domenico Zaccone di dirigente a tempo pieno e determinato del dipartimento Politiche sociali, e alla dott.ssa Loredana Carrara di dirigente a tempo pieno e determinato dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
-In data immediatamente successiva sono stati stipulati i relativi contratti individuali di lavoro con i predetti due nuovi dirigenti comunali;
RITENUTO CHE
-La legge n. 208/2015, denominata Legge di Stabilità finanziaria relativa all’anno 2016, all’articolo 1 comma 2019 ha testualmente previsto che: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilita’ previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”.
– Le nuove disposizioni introdotte dall’art.1, comma 219 della legge di stabilità 2016, hanno quindi
di fatto reso indisponibili i posti vacanti dirigenziali certificati alla data del 15 ottobre 2015 (come nel caso del nostro Comune), sia al fine di rendere disponibili i citati posti per la ricollocazione del personale dirigenziale eccedentario di area vasta, sia in attesa del riordino della dirigenza pubblica, prevista dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, la quale dovrà essere attuata con specifico decreto legislativo da parte del Governo.
– Pertanto, i citati posti vacanti alla data del 15 ottobre 2015 non potranno essere coperti neppure
con le assunzioni ai sensi dell’art.110, comma 1, TUEL, (come è invece è proprio accaduto nel Comune di Messina) o con assunzioni a tempo indeterminato anche a fronte di resti ancora disponibili provenienti dalle mancate coperture del turn over delle cessazioni verificatesi nel triennio 2011-2013;
– Nell’ambito di applicazione della vigente Legge di Stabilità finanziaria 2016 ricadono in pieno
Anche Regioni ed Enti Locali, e più specificatamente tutti gli Enti individuati nell’art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001;
PREMESSO E RITENUTO QUANTO SOPRA:
La scrivente Consigliera comunale
INVITA
Il Sindaco di Messina e il Direttore Generale del Comune di Messina, ognuno per quanto di propria competenza, nonché gli altri Organi in indirizzo, sempre per gli atti di loro riferimento, a risolvere immediatamente entrambi i contratti con i dirigenti sopra individuati, in ossequio alla disposizione normativa sopra citata, ed a porre in essere tutti i conseguenti provvedimenti amministrativi di legge.
Avverte che, in caso di mancato tempestivo riscontro alla presente istanza, la sottoscritta consigliera comunale si vedrà costretta a segnalare la presente situazione a tutti i competenti Organi, sia di natura giudiziaria contabile, sia di natura amministrativa, ivi compresa l’ANAC; atteso che, a parere della scrivente, tra le altre conseguenze, tutti gli emolumenti riconosciuti ai predetti dirigenti in data successiva all’01.01.2016, data di entrata in vigore della norma invocata, possono concretizzare danno erariale e violazione dell’art. 1 comma 219 Legge di Stabilità anno 2016.
IL CONSIGLIERE COMUNALE
ANTONELLA RUSSO