I continui mancati adempimenti normativi riguardo le questioni economiche-finanziarie, gli intollerabili ritardi e quella “condizione patologica di precarietà e di assoluta sciatteria che ha reso nulla la governance dell’ente” già evidenziata dalla Corte dei Conti nella deliberazione n.58/2014, hanno consegnato, in queste ultime settimane, l’opportunità ai gruppi politici e sindacali cittadini di esprimere riflessioni, analisi e perplessità sulle politiche economico-finanziarie attivate dell’amministrazione cittadina guidata dal Sindaco Renato Accorinti.
Lo stesso S.E. il Prefetto ha ritenuto opportuno e doveroso verificare le ragioni della mancata presentazione del bilancio previsionale 2015, nonché le vicende che hanno determinato le dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Zaccone, avvenute in forte polemica con il Ragioniere generale.
D’altronde i continui pronunciamenti dell’Assessore al Bilancio tesi a rassicurare l’opinione pubblica sulla situazione finanziaria dell’Ente, attraverso avventurose dichiarazioni ottimistiche su presunti avanzi di amministrazione, danno una rappresentazione falsata della realtà dei fatti.
Noi, che abbiamo vinto le elezioni insieme a Renato Accorinti, lo abbiamo fatto sulla base di un programma elettorale significativamente alternativo agli altri in campo e con la promessa di una discontinuità netta con le amministrazioni del passato. Purtroppo, molto rapidamente, subito dopo le elezioni, i presupposti della campagna elettorale, e del programma politico che in essa era stato proposto agli elettori, sono venuti meno. Per questa ragione fondamentale, non senza un forte travaglio, siamo stati costretti a passare all’opposizione di una esperienza che con convinzione avevamo contribuito a costruire. Oggi, noi che in tempi non sospetti avevamo lanciato il grido di allarme, attraverso interrogazioni (spesso senza risposta), conferenze stampa e interventi sugli argomenti di più rilevante importanza (Bilanci, Piano di Riequilibrio, Società Partecipate, Tares/Tari, opere pubbliche ecc.), avvertiamo la necessità di ristabilire, almeno, un principio di verità e riteniamo di avere l’obbligo politico ed etico di mettere in discussione il percorso politico-amministrativo della Giunta Accorinti. D’altronde, la rottura con l’amministrazione non si è consumata sull’opzione dissesto o Piano di riequilibrio, convinti, così come le normative di riferimento prescrivono, che l’uno rappresenti un obbligo e l’altro una mera scelta politica determinatasi in seguito al cambio di prospettiva del Prof. Renato Accorinti, rassicurato dagli accademici suggerimenti del prof. Signorino e dall’improbabile impennata positiva del PIL cittadino che sarebbe stato determinato dall’eventuale approvazione del Piano di riequilibrio.
Ebbene, sarebbe troppo facile, oggi, attaccare l’attuale assessore al Bilancio, bersaglio di quelle forze politiche che finora hanno tratto solo vantaggio dai suoi “veri o presunti strafalcioni”, che si sono rivelati funzionali a ritardare l’accertamento di eventuali responsabilità dirette e ad oscurare le abissali responsabilità politiche delle amministrazioni precedenti. Adesso che l’evidenza dei fatti non lascia margini ad atteggiamenti tattici e a strategie maldestre usati negli ultimi due anni, esaurito il compito, evidentemente, assegnato ad Accorinti, e all’esecutivo da lui guidato, di gestire la transizione politica che li ha resi, di fatto, corresponsabili di coloro che adesso avviano le manovre della sfiducia.
È in questo scenario che si innesta il nostro intervento, nella consapevolezza che da anni la situazione finanziaria del Comune presenti gravi ed evidenti squilibri strutturali di bilancio e che l’applicazione della procedura prevista dall’art.6, comma 2, del D.lgs. n.149/2011 non precluda all’Ente, ove ritenga di non poter efficacemente superare le criticità in atto, di procedere autonomamente ed immediatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario di cui all’art.244 del TUEL, scongiurando ulteriori rischi di danno alle finanze comunali.
La Giunta Accorinti si è resa protagonista di un incomprensibile approccio politico e culturale sulle questioni economico-finanziarie. Un siffatto approccio, oltre ad essere in aperto contrasto con i basilari principi di prudenza ed efficace monitoraggio della gestione, rende elevato il rischio di prassi tese a dissimulare la reale situazione finanziaria dell’Ente. Questi fenomeni oltre ad essere palese sintomo di disordine gestionale, finiscono per impedire alla magistratura contabile di effettuare tempestivamente il controllo finanziario ad essa istituzionalmente intestato.
A fare da cornice ad un inammissibile ritardo nell’approvazione da parte della Giunta dello schema del bilancio di previsione 2015, ormai vicini alla scadenza per la presentazione del previsionale 2016, il Ministero degli Interni, a distanza di 17 mesi dalla presentazione del Piano di Riequilibrio, non ha formalmente risposto sull’approvazione o diniego dello stesso, provvedimento che a nostro parere risultava inammissibile, al netto delle considerazioni di carattere politico, sulla base delle considerazioni che di seguito riportiamo.
Il commissariamento della Giunta
Il 16 dicembre scorso a Palazzo Zanca si è insediato il commissario ad acta, dott. Nicolò Lauricella, nominato dalla Regione per curare l’iter di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 con D.A. n.302 del 20/11/2015 .
Dopo due mesi dalla nomina, il 3 febbraio scorso, il funzionario regionale ha formalmente diffidato la giunta a provvedere, entro 10 giorni, al riaccertamento straordinario dei residui ed alla rimodulazione dello schema di bilancio, scaduto il temine sarebbe intervenuto “in via sostituiva”. Tuttavia, trascorsi i 10 giorni, il commissario ad acta prende atto di una nota con cui l’Assessore Signorino lo informava che la Ragioneria aveva esitato una determina dirigenziale trasmessa ai revisori dei conti contenente la documentazione necessaria per il riaccertamento straordinario dei residui ed autosospendeva i termini della diffida, in attesa che il Collegio esprimesse parere per poter procedere all’approvazione in Giunta delle delibere sul riaccertamento straordinario dei residui e sulla rimodulazione del previsionale 2015.
La Giunta aveva approvato lo schema di bilancio il 9 dicembre 2015 e lo aveva rimodulato una prima volta il 29 dicembre 2015, ma senza passare dal riaccertamento straordinario dei residui la cui approvazione deve avvenire contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014.
Alla data di oggi, interrogato il Commissario ad acta per conoscere i “motivi accertati” che non hanno consentito tale adempimento e sul motivo per cui non ha provveduto a sostituirsi agli organi inadempienti per l’approvazione o adozione degli atti di loro pertinenza, trascorsi infruttuosamente i 10 giorni assegnati, non abbiamo ricevuto alcuna risposta, né il Consiglio Comunale è stato informato sugli sviluppi di tale vicenda.
Le relazioni di fine ed inizio mandato
La relazione di fine mandato viene redatta dal Responsabile del servizio finanziario e/o dal Segretario Generale, sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, secondo la normativa vigente alla scadenza del commissariamento antecedente l’elezione del Sindaco Accorinti.
Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa doveva risultare certificata dall’Organo di revisione dell’Ente e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto da Rappresentanti ministeriali e degli Enti Locali. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e trasmessi, entro dieci giorni, alla Corte dei Conti.
Novità di importanza fondamentale è stata la disposizione dell’art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011 che ha introdotto la “relazione di inizio mandato”, predisposta dal Responsabile finanziario e/o dal Segretario, necessaria affinché si verifichino la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’ente stesso. La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro 90 gg. dal suo insediamento.
Il Sindaco Accorinti sottoscrive la relazione di inizio mandato in data 30.11.2013, vale a dire 158 giorni dopo l’insediamento avvenuto in data 25.06.2013. Tale ritardo non è mai stato rilevato né sanzionato, così come previsto dall’art.4/bis del D.lgs. n. 149/2011 e ss.mm.ii., dalla Corte dei Conti e/o dal Ministero degli Interni.
Giova ricordare che il termine per la presentazione della Relazione di inizio mandato è perentorio in quanto dalla sottoscrizione della stessa decorrono i 60 giorni, di cui all’art. 243/bis comma 5 del Tueell, per l’eventuale rimodulazione del piano di riequilibrio.
Se i termini prescritti dalla legge (90gg.) fossero stati rispettati, la Relazione doveva essere presentata il 23.09.2013 e conseguentemente la rimodulazione del Piano di Riequilibrio doveva essere votata dal Consiglio Comunale entro il 22.11.2013.
Il comune di Messina ha proceduto alla rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla precedente gestione commissariale, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 49 quinquies del D.Lgs. n. 69 del 21.6.2013, conv. in legge n. 98/2013.
Il differimento dei “termini perentori” per la sottoscrizione della relazione di inizio mandato e la conseguente rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario si configurerebbe come un’arbitraria auto-concessione di maggior termine non convalidato da alcuna norma.
Presupposti per la riproposizione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis del Tuel)
Si ritiene utile sottoporre all’attenzione delle SS.VV. un ulteriore argomento circa la necessità della preventiva approvazione del documento autorizzatorio (2014) e di quello consuntivo (2013) che, sebbene non si impongano nei termini di “condizione legale di ammissibilità” costituiscono il “presupposto indispensabile” all’adozione del piano di riequilibrio, nonché “essenziali ed imprescindibili elementi istruttori”. (cfr. deliberazioni della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2013/QMIG e n. 16/SEZAUT/2012/INPR).
“L’amministrazione, infatti, non solo può, ma deve approvare il rendiconto prima della scadenza del termine per la riproposizione del Piano, in quanto il legislatore conferirebbe questa possibilità per l’anno 2014”.
“Poiché tale riferimento temporale coincide con il primo anno della procedura di riequilibrio, il bilancio di previsione non può che essere quello dell’esercizio finanziario 2014 e il rendiconto di riferimento, il cui eventuale disavanzo è oggetto di ripiano, non può che essere quello del 2013”. (cfr. deliberazione Corte dei Conti n.32/2014/QMIG).
Il Consiglio Comunale di Messina ha approvato il rendiconto 2013 il 02/12/2014 con delibera n.53/C e il bilancio di previsione 2014 il 31/12/2014 con del. n.58/C.
Pertanto il Comune di Messina al momento della riproposizione del Piano di Riequilibrio avvenuta in data 02/09/2014 si trovava in difetto di approvazione del rendiconto 2013 e del previsionale 2014 e quindi in assenza dei presupposti/requisiti sanciti dalla legge e sottolineati nelle Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.
Profili procedurali per la presentazione del Piano di Riequilibrio
Con Del. 11/C del 11/02/2013 viene approvato il “Piano di riequilibrio Croce 2013-2022” (i cui presupposti furono successivamente vanificati dalla bocciatura del Contratto di servizio dell’AMAM, caposaldo del Piano stesso, motivo per il quale lo stesso Commissario aveva chiesto al Consiglio comunale di avviare le procedure per la dichiarazione di dissesto) mai bocciato dalla Corte dei Conti né revocato dal Consiglio Comunale, ma rimodulato dall’amministrazione Accorinti.
Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che in caso di Inizio di un nuovo Mandato Amministrativo e la delibera del Piano di riequilibrio risulti già presentata dalla precedente Amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei Conti di approvazione o di diniego, di cui all’articolo 243 quater, comma 3, la nuova Amministrazione in carica ha la facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera, nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato del Sindaco.
La relazione di inizio mandato del Sindaco doveva essere predisposta, come già detto, entro 90 giorni dall’inizio del mandato. Renato Accorinti è stato proclamato Sindaco il 25 giugno 2013, quindi la relazione di inizio mandato doveva essere trasmessa entro il 23 settembre 2013, invece è stata sottoscritta solo in data 30 novembre 2013 (fuori termine). Pertanto il nuovo Piano di riequilibrio rimodulato doveva essere presentato ed approvato entro 60 giorni a partire dal 23 settembre 2013 e quindi entro il 22 novembre 2013;
Nel frattempo veniva emanata la legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013 n. 147), modificata dal D.Lgs. 151/2013, che al comma 573, consentiva agli Amministratori, per l’esercizio 2014, di riproporre al Consiglio Comunale, entro 90 giorni, un’ulteriore ipotesi di piano riequilibrio, rispetto a quello precedentemente "bocciato", a patto che potessero essere dimostrati sopravvenuti miglioramenti finanziari. La presentazione di un nuovo Piano di riequilibrio sarebbe stato consentito, per legge, qualora l’Amministrazione comunale si fosse trovata di fronte ad un Piano di riequilibrio "bocciato" dal Consiglio Comunale o nel caso non fosse ancora intervenuta la delibera della Corte dei Conti di approvazione o di diniego del Piano approvato con delibera n. 11/C ed, in tal caso, a condizione però che si potessero dimostrare "sopravvenuti miglioramenti finanziari".
Il Comune di Messina, in quella fase, è ancora in attesa del pronunciamento della Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio Croce, approvato con delibera Consiliare n. 11/C del 11.02.2013, mai revocata e/o annullata, e con la nuova amministrazione insediata che ritiene di avvalersi della facoltà concessa dal D.Lgs. 147/2013.
Con del. 1/C del 29/01/2014 viene bocciato il primo piano di riequilibrio Signorino, che a tutti gli effetti va considerato come una rimodulazione del Piano Croce, in quanto la norma utilizzata
consentiva la facoltà di rimodulare il Piano di riequilibrio, che non aveva ricevuto approvazione o diniego dalla Corte dei Conti, all’amministrazione subentrante. Il Piano Signorino rimodulato viene bocciato, come previsto viste le dichiarazioni dell’Assessore stesso, e questo consentì di agganciare il comma 573 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che dava 30 giorni per riproporre il Piano di Riequilibrio bocciato dal Consiglio Comunale.
Il nuovo termine sarebbe stato il 01/03/2014, ma il comma 573 della L. 147/2013 viene modificato dal D.Lgs. 151/2013 entrato in vigore il 31/12/2013, che differiva la riproposizione del Piano da 30 giorni a 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, pertanto la nuova data ultima di presentazione sarebbe stata il 01/04/2014. Il D.Lgs. 151/2013 decadde per la mancata conversione in legge. Pertanto la scadenza per la presentazione del nuovo Piano di Riequilibrio tornava ad essere il 01/03/2014, e il riferimento normativo il comma 573 della L. 147/2013 che dava 30 gg. per la ripresentazione del Piano. A quel punto, trascorsi infruttuosamente i 30 giorni, l’Ente avrebbe dovuto avviare la procedura di dissesto ai sensi delle normative in vigore al momento.
La Corte dei Conti, con deliberazione n.6/SEZAUT/2014/QMIG adunanza del 04/04/2014, esprimeva parere sulla richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale di Messina, con nota prot. n.25649 del 03/02/2014, di beneficiare di un termine temporale aggiuntivo per la revisione del Piano avendo manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 573 della legge n. 147/2013, modificato dall’art. 1, comma 2, lett. d del D.Lgs. n. 151/2013, poi non convertito, che portava il termine entro il quale riproporre il piano da trenta a novanta giorni dalla data di emanazione della legge. Nella suddetta deliberazione la Corte dei Conti ricorda che “per gli enti che decidono di ricorrere alla procedura di riequilibrio, tra le ipotesi al verificarsi delle quali scatta l’obbligo di dichiarare il dissesto, c’è la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’art. 243-bis , comma 5, TUEL e ciò a prescindere dalle ragioni della mancata presentazione che restano irrilevanti”.
Inoltre evidenzia che “la riproposizione del piano interrompe esclusivamente la fase della procedura volta alla dichiarazione del dissesto; nel senso che quest’ultima si estingue solo nel caso di tempestiva presentazione del nuovo piano e successiva approvazione da parte della Sezione regionale di controllo, ma riprende in caso di mancata presentazione del piano o di diniego di approvazione da parte della medesima Sezione”.
La Corte dei Conti, dunque, enuncia il principio che la categoria del “vuoto legislativo”, così spesso enunciata in dichiarazioni finalizzate a giustificare il differimento della redazione del Piano di riequilibrio, non ha fondamento giuridico.
Infine il D.Lgs. n.16/2014, modificativo della L. 147/2013, approvato il 6 marzo 2014 riformula una disposizione recata dalla legge di stabilità 2014, concernente anch’essa la procedura di riequilibrio finanziario. Con la riformulazione si prevede all’art.573/bis che per l’esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, e’ data la facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego.
Il Comune di Messina non rientra nel comma 573/bis del D.Lgs. n.16/2014, in quanto la Sezione regionale della Corte dei Conti non ha mai “bocciato” un Piano presentato dal Comune di Messina, né il Piano Croce, né il Piano Signorino (rimodulazione del Piano Croce), pertanto il termine ultimo entro cui presentare il nuovo Piano di riequilibrio era dato dal comma 573 della legge 147/2013.
In questa fase l’Amministrazione dà mille interpretazioni della novella normativa (D.Lgs. n.16/2014) , tra le quali il possibile “scongelamento” del Piano Croce, che in realtà è stato già rimodulato ai sensi dell’art.49 quinquies del D.Lgs. n.69 del 21/06/2013, convertito in legge n.98/2013 e quindi non “scongelabile”.
Sganciati da ogni possibilità concessa dalle normative precedenti, l’Ente avrebbe dovuto dichiarare il dissesto prima della promulgazione della legge 2 maggio 2014, n. 68 che sostituisce il comma 573 della legge n. 147/2013 e dà la facoltà ai Comuni che hanno avuto il diniego d’approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano di riequilibrio finanziario di riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il nuovo Piano.
L’amministrazione procede, invece, nella redazione del nuovo Piano come se il D.Lgs. 16/2014, modificativo della L. 147/2013, prima della sua conversione e modifica, costituisse un appiglio normativo valido per il Comune di Messina a garantirgli l’aggancio alla legge n.68/2014 dalla cui promulgazione ripartivano i termini (120 gg.) per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo Piano. Il 2 settembre 2014 viene approvata la prima versione del Piano di Riequilibrio targato Signorino.
A conclusione della ricostruzione degli atti amministrativi che hanno portato all’approvazione del Piano di Riequilibrio, ancora in esame presso il Ministero degli Interni, riteniamo di poter dire che a più riprese sono state utilizzati riferimenti normativi non pertinenti e il ripetuto ritardo nella produzione degli atti avrebbe assunto così il carattere di un’azione dilatoria finalizzata a non dichiarare lo stato di evidente dissesto finanziario dell’ente che le norme in vigore avrebbero obbligato a riconoscere.
Per quanto sopra detto, auspichiamo la valutazione dei fatti riportati e l’eventuale immediato intervento.
I Consiglieri Comunali
f.to Nina Lo Presti
f.to Luigi Sturniolo