SCUOLA – Mobilità, firmata l’ordinanza MIUR e il CCNI

Parte oggi la mobilità nazionale che quest’anno, a seguito della Buona Scuola, coinvolgerà almeno 200 mila docenti: in base al contratto sottoscritto al Miur l’8 aprile da quasi tutti i sindacati rappresentativi, cui è seguita l’Ordinanza ministeriale n. 241, le operazioni si svolgeranno in due fasi distinte: nella fase A, al via oggi, si effettueranno i trasferimenti dei docenti all’interno delle singole provincie, con la consueta mobilità da scuola a scuola. Nella seconda fase (B, C e D), che rappresenta la mobilità straordinaria prevista dalla Legge 107/15, si effettueranno i movimenti dei docenti tra provincie, con trasferimenti tra ambiti territoriali, sulla base dei posti liberi su tutto il territorio nazionale.

Viene confermata la previsione legislativa che discrimina i docenti in base all’anno di assunzione (prima e dopo il 2014/2015) e l’ipotesi contrattuale che garantisce la titolarità soltanto per i movimenti comunali, provinciali, nel primo ambito territoriale a livello interprovinciale dai docenti assunti entro l’a. s. 2014/2015 e per i neo-assunti in fase 0/A. Inoltre, il modello prescelto danneggia ancora i docenti assunti dal piano straordinario in fase B/C da GaE o dalle Graduatorie di merito. E apre le porte alla successiva chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, che potranno intervenire nell’assegnazione del personale per tutto l’organico dell’autonomia, comprensivo di posti comuni, di sostegno e di potenziamento.

“Quello scelto dal Miur, con il consenso dei sindacati maggiori – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief – fa cadere in modo definitivo la titolarità dei docenti. E si prevedono trasferimenti triennali, specialmente per i neo-assunti del piano straordinario che saranno quasi certamente costretti a cambiare nuovamente la provincia di servizio rispetto all’anno di prova che si apprestano a concludere. Per la prima volta nella storia della scuola pubblica italiana, avremo un nuovo insegnante: il docente nomade, inserito nella ‘riserva indiana’ nazionale dell’ambito territoriale sottoposto alla transumanza triennale. Con la funzione docente che non avrà purtroppo più alcun significato”.

A colpire è poi anche e soprattutto l’esclusione dal piano straordinario sulla mobilità degli insegnanti di sostegno, ancora sottoposti al vincolo quinquennale contro la previsione legislativa, ma anche contro le prime pronunce dei giudici che riconoscono il servizio prestato sullo specifico posto prima della nomina in ruolo. Ragion per cui, Anief ha attivato uno specifico ricorso e mette a disposizione il modello di domanda cartacea integrativa da inviare al Miur.

Sulla tabella di valutazione dei titoli, il sindacato chiede ai ricorrenti di dichiarare nella domanda tutto quanto sarà oggetto di contenzioso in tribunale. Perché permane la mancata valutazione del titolo SSIS/TFA/Sostegno in palese contrasto con la disposizione contrattuale che riconosce ai titoli di specializzazioni rilasciati dalle Università un punteggio aggiuntivo. Non c’è, poi, alcun ravvedimento sulla parziale valutazione del servizio pre-ruolo (metà punteggio rispetto a quello di ruolo), andando così in contrasto con la direttiva comunitaria nonostante la sentenza Mascolo della Corte di Giustizia Europea. Da impugnare è anche il rifiuto alla valutazione del servizio prestato nella scuola paritaria e l’impossibilità per gli Educatori di richiedere il passaggio di ruolo nella Scuola Primaria considerando l’equipollenza delle due abilitazioni riconosciuta anche dalla giustizia di merito.