Brescia – Rimborsi gonfiati per il trasporto dei pazienti dializzati

I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia hanno dato esecuzione a un nuovo provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e/o per equivalente, delle disponibilità finanziarie e dei beni mobili e immobili riconducibili alle associazioni e/o società bresciane coinvolte e ai loro rappresentanti legali, fino a concorrenza di 1,5 milioni di euro circa, emesso dal G.I.P. di Brescia, su richiesta della Procura della Repubblica, a ristoro del danno cagionato nella liquidazione gonfiata dei rimborsi in favore dei citati enti convenzionati, che hanno svolto, dal 2011 a giugno 2013, il servizio di trasporto pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico. Le 24 associazioni e/o società di capitali in questione sono le stesse implicate, nel giugno scorso, nella truffa ai danni del servizio sanitario regionale. A seguito di ricorso, alcune di esse avevano ottenuto dal Tribunale del riesame l’annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. per vizi formali, con la conseguente restituzione agli aventi diritto delle somme e dei beni sottoposti a vincolo cautelare. Al riguardo, la Procura della Repubblica di Brescia aveva presentato ricorso in Cassazione, ottenendo l’accoglimento dello stesso con rinvio al medesimo giudice del riesame. Ulteriori approfondimenti svolti hanno fatto emergere responsabilità, per il delitto di peculato, anche di 4 dirigenti dell’ex A.S.L. di Brescia (ora A.T.S.), in quanto, in ragione del proprio ufficio e servizio, hanno permesso di ottenere indebite attribuzioni patrimoniali agli enti convenzionati per il trasporto dei dializzati, derivanti dalla loro deliberata scelta di derogare ai limiti tariffari stabiliti dalla convenzione e dalla normativa regionale, reiterando condotte di indebita appropriazione di denari dell’Ente, dei quali avevano la disponibilità, in favore dei vari soggetti beneficiari. Nello specifico, un dirigente ha sottoscritto nuove convenzioni e/o tacitamente rinnovato quelle esistenti per il trasporto, a mezzo ambulanza, di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico con le predette associazioni, autorizzando, contra legem, il rimborso chilometrico per quattro viaggi, anziché due, come previsto dall’art. 43 della Legge Regionale Lombardia n. 33 del 2009, non impedendo il rimborso di somme indebite in virtù dell’obbligo giuridico in capo al medesimo in forza della posizione rivestita. In tali casi, la legge in parola prevede espressamente il rimborso delle spese di trasporto dalla dimora del paziente al centro di dialisi più vicino e viceversa. Un altro dirigente coinvolto ha poi “arbitrariamente” autorizzato le associazioni e/o società di capitali ad effettuare il calcolo dei chilometri da rimborsare a partire dalla sede delle associazioni, anziché dalla dimora del paziente, in assenza di alcuna ratifica da parte della Regione Lombardia. Per completare il quadro, altri due dirigenti che si sono susseguiti nel tempo, da cui dipendeva l’unità operativa flussi finanziari, ossia quella preposta all’emissione degli ordinativi di pagamento dei debiti maturati dall’ex A.S.L, hanno consapevolmente, attraverso la condotta qui tacet consentire videtur, concorso negli illeciti pagamenti. Sono state notificate, altresì, le informazioni di garanzia nei confronti dei quattro dirigenti dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ex A.S.L) per peculato, nonché dei rappresentanti legali delle associazioni e/o società di capitali per concorso esterno nel medesimo reato. Questi ultimi sono inoltre indagati per truffa, per aver indotto in errore, nei casi esemplificativamente sotto riportati, i dipendenti dell’ex ASL incaricati dell’istruttoria e/o della liquidazione, al fine di ottenere ulteriori indebiti rimborsi, in quanto hanno: – presentato una documentazione attestante, per ciascun paziente, un numero di dialisi superiore a quello certificato dal relativo centro dialisi; – certificato falsamente l’effettuazione di trasporti extraurbani – per i quali la convenzione prevede dei rimborsi più elevati – invece di quelli urbani; – conteggiato trasporti singoli, anziché trasporti di più persone con lo stesso mezzo (caso in cui la tariffa è dimezzata). Il provvedimento cautelare in argomento sostituisce integralmente quello precedente emesso nel giugno dello scorso anno.