Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari interdittive, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, Maria AGRIMI, ritenendo concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), anche in considerazione di pregresse analoghe condotte poste in essere dagli indagati. Il provvedimento, scaturito nell’ambito del procedimento penale n. 63728/14, è volto a inibire, per la durata di 12 mesi, la possibilità di esercitare uffici e funzioni di carattere direttivo in società o imprese e vede quali destinatari quattro manager della società cinese NIT HOLDINGS LTD, tra cui il Chief Financial Officer e il Procuratore in Italia. Le indagini sono state avviate nel novembre 2014, quando – poco dopo l’annuncio di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA circa la necessità di un aumento di capitale a seguito dell’esito dei cc.dd. “stress test” – le Agenzie di stampa avevano diffuso la notizia che l’istituto senese era stato destinatario, da parte della predetta società cinese, di un’offerta di 10 miliardi di euro, per la ristrutturazione del proprio capitale. Più nello specifico, la proposta avanzata dalla NIT consisteva principalmente nel voler perfezionare un’operazione di investimento strutturato sotto forma di sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, utilizzando parte del proprio capitale privato, derivante da un fondo d’investimento di proprietà. Tale iniezione di liquidità avrebbe comportato, secondo l’offerta, la totale rivalutazione del portafoglio di MPS, il rimborso/ritiro dei Monti Bond e NPL (non performing loans), nonché la sostituzione dei vertici di MPS, con una ristrutturazione completa dell’organico. Il primo giorno di mercato successivo alla notizia diffusa dalla NIT il titolo MPS ha aperto a +6,89%, con volumi in forte aumento. Gli accertamenti successivamente effettuati hanno evidenziato con un quadro indiziario assai solido, come, a fronte dell’imponente offerta presentata, la NIT HOLDINGS LTD fosse in realtà priva delle necessarie disponibilità finanziarie. È inoltre emerso come le diverse operazioni che la società cinese tentava usualmente di concludere prevedessero l’acquisizione di azioni, a fronte dello smobilizzo di strumenti finanziari o bank guarantee rivelatesi inconsistenti. L’aver fatto credere al mercato che tale offerta fosse invece veritiera ha determinato l’integrazione del delitto di manipolazione del mercato (art. 185 TUF). Come evidenziato dall’ordinanza, le successive indagini, espletate anche a seguito di specifiche perquisizioni effettuate lo scorso mese di ottobre, oltre a delineare il coinvolgimento di tutti e quattro gli indagati, hanno fatto chiaramente comprendere come i medesimi continuassero ad adoperarsi per porre in essere attività analoghe nei confronti di altre banche. Sono state individuate, infatti, ulteriori offerte in corso di perfezionamento, anche attraverso un nuovo veicolo societario estero. Gli indagati, inoltre, avevano più volte manifestato la volontà di presentare una seconda “offerta” nei confronti della Banca senese e di diffondere la relativa notizia al mercato, tramite agenzie stampa.