Il Ministro della Giustizia si è legato da solo le mani, varando una legge-delega, la n. 57 del 2016, imposta al Parlamento a colpi di maggioranza, che non consente al Governo di stabilizzare i magistrati onorari, i quali potranno però ottenere un cospicuo risarcimento se prorogati nelle rispettive funzioni per oltre 36 mesi.
Proprio per evitare tale condanna e continuare ad avvalersi dei quasi 5.000 magistrati onorari precari che portano avanti la giustizia italiana, specialmente in primo grado, il Governo – compulsato da tutti i procuratori della Repubblica italiani, che erano scesi in campo con una lettera congiunta al Guardasigilli – aveva ipotizzato di stabilizzarli con un proprio decreto.
Servirà invece una legge ordinaria o un decreto-legge, che superi i limiti imposti dalla predetta legge-delega.
Nel ricordare come la nomina dei magistrati onorari “è riservata a presone qualificate in termini di professionalità e di onorabilità (…) che esercitano la professione forense, insegnano materie giuridiche presso le Università o presso istituti scolastici superiori statali, svolgono funzioni inerenti i servizi di cancelleria e segreterie giudiziarie o funzioni con qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni” il Consiglio di Stato ha affermato che la legge di ratifica della direttiva europea che recepisce l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non obbliga lo Stato italiano ad assumere in ruolo i magistrati onorari, ma impone di risarcirli per il danno da violazione della predetta direttiva, nella misura stabilita presuntivamente dalla legge italiana (quindi senza obbligo di fornire la prova da parte dei magistrati onorari precari da oltre 36 mesi) o nella maggiore misura accertata in sede giurisdizionale nei casi in cui è provato un pregiudizio maggiore.
Il Consiglio di Stato ha anche suggerito al Governo la via percorribile per uscire dall’impasse: prevedere che i magistrati onorari attualmente in servizio possano permanere nel loro incarico sino all’età pensionabile, salvo revocare ancor prima il loro incarico, qualora sia possibile retrocedere ai magistrati di ruolo le funzioni che oggi accudiscono.
Il Consiglio di Stato ricorda infatti che il ricorso all’utilizzo dei magistrati onorari dovrebbe costituire l’eccezione alla regola che prevede l’assunzione in ruolo dei magistrati previo superamento di un concorso.
Il Consiglio di Stato sconsiglia invece l’inserimento dei magistrati onorari nei ruoli dei funzionari della pubblica amministrazione, ad esempio del comparto giustizia, possibile solo entro ridotti limiti percentuali, che non pregiudichino il prevalente carattere “aperto” delle procedure selettive, e solo a fronte dell’esigenza di garantire alla pubblica amministrazione specifiche competenze consolidatesi all’interno dell’amministrazione stessa e non acquisibili dall’eterno.