Ryanair ha annunciato ieri di voler annullare 40-50 voli al giorno per le prossime sei settimane, fino a 2.100 fino alla fine di ottobre, “per migliorare la puntualità” della compagnia aerea.
Una decisione che – denuncia il Codacons – avrà ripercussioni per migliaia e migliaia di viaggiatori italiani che nelle settimane scorse avevano acquistato un volo Ryanair.
“Ora la compagnia aerea, che alla luce di quanto accaduto non sembra la più adatta a rilevare Alitalia, deve dare adeguata comunicazione ai passeggeri in possesso di biglietti per voli cancellati, e provvedere alla riprotezione su altri aerei senza costi aggiuntivi per gli utenti, oppure al rimborso integrale di quanto speso dai viaggiatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – In tal senso il Codacons si mette a completa disposizione dei clienti Ryanair che dovessero subire disagi o problemi a causa della decisione della compagnia, ai fini dell’assistenza legale”.
La normativa in vigore – precisa il Codacons – stabilisce che in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra:
– rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
– imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
– imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
La legge prevede anche un risarcimento monetario che tuttavia viene meno quando il passeggero sia stato informato della cancellazione:
– con almeno due settimane di preavviso
– nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
– meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto
La compagnia aerea, inoltre, è tenuta a rimborsi e risarcimenti anche nel caso in cui i biglietti siano stati acquistati tramite agenzie di viaggio online e portali sul web – fa sapere il Codacons – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, con la recentissima sentenza dell’11 maggio 2017 ha stabilito che il vettore aereo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.