Si è tenuta, presso la sede della FPCGIL, la riunione dei direttivi aziendali dei lavoratori della MessinAmbiente e dell’ ATO ME 3, per discutere delle procedure di transito dei lavoratori alla Messina Servizi Bene Comune.
Alla riunione hanno preso parte Carmelo Pino responsabile del settore, Francesco Fucile segretario generale della FPCGIL, ClaraCrocè segretaria Cgil Messina e Giovanni Mastroeni segretario generale della Cgil di Messina.
Per la CGIL non possono esserci strade alternative se non quella del passaggio dei lavoratori alla Messina Servizi Bene Comune ai sensi dell’art.202 comma 6 del D.lgs. 152/2006. Tale richiesta, centrale per la CGIL, che prevede il passaggio dei lavoratori diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Infatti la stessa ordinanza di Crocetta del 15 settembre 2017 sulla materia, al netto della legge n.9 del 2010 fa un continuo riferimento alla normativa nazionale precedentemente indicata. Il D.lgs. 152/2006, prevede che il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenenti alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, avrà il passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell’ art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile.
L’assunzione dei lavoratori nella dotazione organica della SRR non può essere praticata. Infatti la SRR, non può effettuare assunzioni, in quanto non gestore del servizio, aspetto questo che non gli permette i costi delle assunzioni dei lavoratori.
Per la CGIL tale ipotesi non è praticabile, come risulta impossibile, distaccare un lavoratore per nove anni, considerato che ogni utilizzo del personale con carattere di non temporaneità è illegittimo e l’applicazione di tale istituto potrebbe incidere negativamente sulla iscrizione della società Messina Servizi Bene Comune all’apposito Albo Nazionale dei gestori Ambientali. Infatti, per essere iscritti all’Albo Gestori la società deve assumere il personale nella propria dotazione organica.
Tra l’altro, lo stesso Commissario straordinario Ragusa ,nelle precedenti riunioni, ha escluso l’applicazione dell’Istituto della cessione del contratto di lavoro subordinato , il tanto decantato modello Santa Teresa Riva – dichiarano i dirigenti Sindacali. Per la FP-CGIL è prioritario garantire la salvaguardia dei livelli occupazioni , la garanzia dello statusdi dipendenti di una società a partecipazione pubblica. .
La CGIL e la FPCGIL chiedono al Commissario Ragusa e all’Amministrazione Accorinti, di non indugiare oltre e di procedere all’immediato passaggio dei lavoratori come previsto nell’accordo siglato il 18 agosto 2017 con l’Amministrazione comunale e l’amministratore di Messina Servizi Bene Comune, così come era stato richiesto da 47 lavoratori su 51 alla vigilia dell’incontro del 18 agosto.
Altre soluzioni da altri ipotitizzate rischiano di danneggiare i lavoratori e rendere i servizi ancora più precari.
Nei prossimi giorni, in mancanza di risposte in linea con la nostra proposta esplicitata, non esiteremo a coinvolgere i lavoratori interessati e a sviluppare le necessarie iniziative.